L’incentivo all’esodo sospende l’obbligo occupazionale

26 Settembre 2014

La recente Circolare n. 22/2014 del MinLav ha chiarito che si ritiene applicabile in via analogica la norma che stabilisce una deroga all'obbligo di assunzione nei confronti dei disabili per le ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva procedure di incentivo all'esodo.

La norma che stabilisce una deroga all'obbligo di assunzione nei confronti dei lavoratori disabili (art. 3, co. 5, L. n. 68/99) è applicabile in via analogica anche alle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all'esodo previste dall'art. 4, co. 1-7ter, L. 92/2012.

La sospensione dell'obbligo occupazionale, però, è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all'esito della procedura di incentivo all'esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività.

Lo ha chiarito la recente Circolare n. 22/2014 del Ministero del Lavoro, a seguito dei quesiti presentati alla Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro.

La sospensione

L'art. 3, co. 5, L. n. 68/99, infatti, prevede quali presupposti legittimanti la sospensione degli obblighi occupazionali del datore:

  • il ricorso alla CIG;
  • la stipula di contratti di solidarietà difensivi;
  • l'attivazione di procedure di mobilità.

Nel corso degli anni, poi, la norma è stata oggetto di numerose interpretazioni estensive ad opera del MinLav, che ha riconosciuto la sospensione anche a fattispecie considerate assimilabili, quali:

  • ricorso ai Fondi di solidarietà del settore credito e credito cooperativo;
  • ricorso alla CIG in deroga.

Con la Circolare in commento, quindi, il Ministero estende ulteriormente l'ambito di applicazione della sospensione, ricomprendendo anche l'ipotesi in cui il datore sottoscriva accordi e attivi le procedure di incentivo all'esodo.

L'incentivo

La fattispecie dell'esodo incentivato, infatti, presenta evidenti analogie sia con l'istituto della mobilità, che con il ricorso alle procedure di esubero del personale previste dai Fondi di settore, aventi tutte la ratio di tutelare il lavoratore a fronte dell'esigenza del datore di gestire le eccedenze del personale.

Inoltre, il ricorso all'incentivo all'esodo presuppone una situazione aziendale di crisi che ha determinato eccedenze di personale e per il cui superamento l'impresa deve procedere ad un risanamento interno che rende temporaneamente impossibile il corretto rispetto della copertura della quota d'obbligo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.