Non si possono condonare le sanzioni per il lavoro in nero

29 Settembre 2014

La Suprema Corte, nella sentenza n. 20357/2014, statuisce che l'adesione al condono non può estendersi ad una sanzione amministrativa in sé e per sé considerata (quale quella emessa dall'Ispettorato del lavoro), essendo al di fuori dell'ambito applicativo del provvedimento disciplinato dalla Legge n. 289/2002.

Vediamo, in breve, lo svolgimento del processo e i motivi della decisione alla base della recente sentenza n. 20357 del 26 settembre 2014.

Il condono seppellisce anche le sanzioni “accessorie”?

La Ctr di Napoli rigettava l'appello proposto dalle Entrate avverso la sentenza del giudice di prime cure, il quale aveva accolto il ricorso di una società avverso l'atto di irrogazione di sanzioni amministrative. Tale atto era stato notificato dalle Entrate sulla base di un verbale di accertamento redatto dall'Ispettorato del lavoro con il quale si rilevava l'impiego di un dipendente in nero.

Il contribuente aveva operato un condono, avvalendosi di quanto sancito dall'art. 8 Legge n. 289/2002, al comma sei lettera b): con il perfezionamento della procedura, si ha l'estinzione delle sanzioni amministrative e previdenziali, comprese quelle accessorie.

Le disposizioni in materia di lavoro irregolare e la natura delle sanzioni

Gli Ermellini accolgono la doglianza dell'Agenzia delle Entrate. L'esegesi della norma porta a sottolineare come l'art. 3 D.L. n. 73/2002 prescriva sanzioni non di natura tributaria o previdenziale in senso stretto, ma amministrative (con lo scopo essenziale di reprimere il lavoro sommerso). Sanzioni, in buona sostanza, estranee all'ambito di incidenza del condono.


L'intento di contrastare l'occupazione in nero non dipende soltanto dal mancato versamento della contribuzione, quindi la sanzione non si può considerare di natura tributaria e previdenziale. L'adesione al condono, conclude la Cassazione, “non può estendersi ad una sanzione amministrativa in sé e per sé considerata essendo al di fuori dell'ambito applicativo del provvedimento di condono”.

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