Lavoro
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Personale di volo e controversie contrattuali: giudice competente

La Redazione
27 Settembre 2017

Nelle controversie di lavoro, i membri del personale di volo hanno facoltà di adire il giudice del Paese in cui viene svolta la maggior parte dell'attività e non necessariamente quello dove ha la propria sede la compagnia aerea.

Due società aeree irlandesi avevano assunto, tra il 2009 e il 2011, alcuni lavoratori di cittadinanza portoghese, spagnola e belga in qualità di personale di cabina. I contratti, redatti in lingua inglese e contenenti una clausola attributiva della competenza a favore dei giudici irlandesi, consideravano svolte in Irlanda le prestazioni del personale, tuttavia contenevano l'indicazione dell'aeroporto di Charleroi (Belgio) come “base di servizio” (home base) dei lavoratori. Quest'ultimi trascorrevano tutta la loro giornata lavorativa in suddetto aeroporto e, da contratto, erano tenuti a risiedere nelle vicinanze della loro “base di servizio”. Nel 2011 sei lavoratori avevano proposto ricorso in Belgio, ritenendo che le società irlandesi fossero tenute a rispettare il diritto belga e le pronunce dei giudici del paese. La Corte del Lavoro adita, per verificare la propria competenza, decideva di interpellare la Corte di Giustizia, al fine di ottenere un chiarimento sull'interpretazione della nozione di “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività” contenuta all'art. 19 del Regolamento CE n. 44/2001, e sulla possibile equiparazione di questa con “base di servizio”.

I giudici di Lussemburgo, esaminando la questione, hanno ricordato in primis cheil considerando art. 13 del Regolamento europeo in materia di controversie lavoristiche persegue lo scopo di tutelare la parte più debole, consentendo al lavoratore di adire il giudice che egli considera più vicino ai propri interessi, ex art. 19 del medesimo Regolamento.

Entrando nel merito della decisione, la Corte ha rimandato ad una consolidata giurisprudenza per la definizione di “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività” (luogo nel quale il lavoratore, di fatto, adempie la parte sostanziale dei propri obblighi) e ha precisato che, con riferimento al caso di specie, ossia un contratto eseguito in piu Stati membri, occorre stabilire in quale Stato membro si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettui le sue missioni di trasporto e quello in cui rientri dopo aver svolto queste ultime.

La definizione appena ricordata, al fine di evitare il realizzarsi di strategie di elusione, non può essere equiparata a una qualsiasi nozione contenuta in una altro atto dell'Unione, compresa quella di “base di servizio”, ai sensi di un Regolamento UE nel settore dell'aviazione civile. In ogni caso, quest'ultima definizione costituisce un indizio significativo per determinare il luogo a partire dal quale un lavoratore svolge abitualmente la propria attività: essa perderebbe la propria rilevanza in caso di un ricorso analogo a quello qui in esame in cui fossero presenti nessi più stretti con un luogo diverso da quello della “base di servizio”.

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