Per il corretto calcolo dei premi assicurativi bisogna valutare l’attività nel suo complesso
26 Novembre 2014
La Cassazione, nelle recentissima pronuncia n. 25020/2014, riepiloga alcuni aspetti alla base delle modalità per l'applicazione delle tariffe per il cumputo dei premi assicurativi.
Il caso e la riclassificazione dell'attività assicurata La Corte d'Appello di Torino accoglieva il ricorso dell'INAIL in ordine all'opposizione sollevata da una s.p.a. al verbale ispettivo cui era conseguita la richiesta di un importo per via della riclassificazione dell'attività di frantumazione roccia. Era stata aperta, in origine, una posizione assicurativa inquadrata nella voce di tariffa 7250, con tasso medio diverso da quello effettivamente da applicare (numero 7161). Nel rivolgersi alla Cassazione, la società – tra gli altri motivi – sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto verificare se l'attività di frantumazione fosse complementare e sussidiaria rispetto a quella estrattiva, in base ai criteri dell'art. 4 dell'allegato al D.M. 12/12/2000 (disciplina dei primi assicurativi).
MAT: queste le linee guida per l'applicazione delle tariffe La sentenza n. 25020, depositata il 25 novembre 2014, premette che il D.P.R. n. 1124/1965, all'art. 40, comma 1, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono approvate con Decreto dal MLPS su delibera dell'INAIL. Le decretazione succedutasi nel tempo ha indicato le tabelle rapportate alle diverse lavorazioni, con i tassi corrispondenti. Due i principali fondamenti:
Ricorso accolto per valutazione insufficiente della lavorazione Tra la lavorazione principale e le altre deve sussistere un legame di reciproca interdipendenza, in vista di un risultato finale unico e di uno svolgimento del medesimo datore-imprenditore (Cass. n. 18256/2010). Nel caso esaminato, rilevano gli Ermellini, è stata applicata a tutta l'attività aziendale contemplata la tariffa delle cave, solo in base della contiguità tra impianti, senza esami più approfonditi sulle lavorazioni svolte. Mancando, in buona sostanza, il dovuto accertamento circa il carattere principale, complementare o sussidiario.
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