Ottava salvaguardia, ulteriori istruzioni operative: lavoratori beneficiari e criteri di ammissione

La Redazione
27 Gennaio 2017

Con la Circolare INPS n. 11 del 26 gennaio 2017, si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione dell'art. 1, co. 214-218, Legge di Bilancio 2017 in materia di salvaguardia pensionistica, tra cui le tipologie di lavoratori interessati, i criteri di ammissione, le modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio e le operazioni di monitoraggio.

Con la Circolare n. 11 del 26 gennaio 2017, l'INPS fornisce istruzioni ulteriori a proposito dei benefici pensionistici dell'ottava salvaguardia.

Nello specifico essa elenca:

  • le tipologie di lavoratori a cui sono rivolte le disposizioni,
  • i criteri di ammissione ai benefici,
  • le modalità e il termine di presentazione delle istanze di accesso.

Nella Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 297 di dicembre 2016, sono presenti disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica che rideterminano le risorse finanziarie stanziate ed il limite numerico stabilito per le diverse operazioni di salvaguardia fino ad oggi intervenute, individuando le categorie di lavoratori alle quali continuare ad applicare i requisiti di accesso e le decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, poi modificato dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011.

All'art. 1 della summenzionata legge, inoltre, è previsto il monitoraggio ad opera dell'INPS delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori, sulla base della data di cessazione del rapporto lavorativo. Qualora dal monitoraggio risulti raggiunto il limite massimo di domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori istanze volte all'ottenimento del beneficio.

Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 2 marzo 2017, ovvero entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di cui sopra.

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