ANF agli stranieri e condotta discriminatoria dell’INPS
27 Aprile 2015
L'INPS ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 14 aprile 2015 che accerta il diritto dei lavoratori stranieri soggiornanti di lungo periodo a percepire l'ANF anche in mancanza della residenza in Italia dei loro familiari. Ad ordinarne la pubblicazione è stato il Tribunale stesso, al fine di dare adeguata pubblicità al provvedimento in commento.
Il caso I ricorrenti, lavoratori dipendenti con cittadinanza straniera, ma residenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, chiedevano l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di assegno per il nucleo familiare per i periodi in cui mancava il requisito della residenza in Italia dei loro familiari ex art. 2, co. 6, L. n. 153/1988, restrizione non prevista per i familiari dei cittadini italiani.
Contrasto con la normativa comunitaria e condotta discriminatoria dell'INPS Il Tribunale ritiene che l'art. 2 in parola, nella parte in cui riserva un diverso trattamento per i cittadini italiani e per gli stranieri lungo-soggiornanti, sia in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE e debba, quindi, essere disapplicato. Il legislatore italiano, difatti, non si è avvalso della facoltà di deroga introdotta con la legge di recepimento della Direttiva, non avendo operato una scelta espressa (e successiva) alla Direttiva e al suo recepimento.
Viene meno, di conseguenza, il fondamento della condotta dell'INPS, la cui natura discriminatoria viene accertata dal Tribunale, senza che rilevi l'assenza in capo all'Istituto di dolo o colpa. |