Chiarimenti dalla Fondazione Studi: a chi spettano gli arretrati?

La Redazione
27 Maggio 2015

Con la Circolare 26 maggio 2015, n. 12, proposta dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sulla perequazione automatica delle pensioni, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70, sono fornite indicazioni per la restituzione degli arretrati con precisazioni sulla tassazione applicata.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nella circolare n. 12 "Bonus pensioni. Ecco a chi spettano gli arretrati" offre un quadro corredato di tabelle ed esempi spiegando chi ha diritto al rimborso della pensione.

Nella premessa della Circolare si segnala che il D.L. n. 65 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2015 è intervenuto in materia di perequazione automatica delle pensioni per dare attuazione alla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale che ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione in riferimento agli anni 2012 e 2013 per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.443 euro.
L'obiettivo del decreto intende definire una modalità di calcolo per restituire gli arretrati agli aventi diritto così da rispondere sia alle esigenze di equilibrio della spesa pubblica sia ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale (adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici).

È stato riformulato l'articolo 24 comma 25 del D.L. 201/2011 e aggiunto il comma 25 bis con la conseguente integrazione di norme che regolamentano con efficacia retroattiva la perequazione relativa agli anni 2012-2015.

Sempre la circolare chiarisce che sono stati previsti quattro scaglioni di importi cui applicare all'intero trattamento (e non alle fasce di importo) la relativa percentuale di adeguamento all'indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati):

Il nuovo comma, 25 bis, definisce, invece, le norme di rivalutazione dell'importo degli arretrati per gli anni 2014 e 2015 - per questi anni è riconosciuta il 20% della rivalutazione che sarebbe spettata sulla base del sistema di calcolo di cui al comma 25, mentre dal 2016 in poi è stata operata una rivalutazione del 50%.

Riepilogando, consegue che:

  • dal 1° agosto 2015 i titolari dei trattamenti pensionistici che nel 2011 assumevano un valore superiore a 1.443 euro su base lorda mensile avrebbero diritto esclusivamente al riconoscimento degli arretrati e non alla ricostituzione del trattamento pensionistico;
  • dal 1° gennaio 2016 invece si avrà diritto sia alla rivalutazione del trattamento pensionistico sulla base dell'art. 1 comma 483 della legge 147 del 2013 sia alla rivalutazione degli arretrati sulla base dell'art. 24 comma 25 bis del D.L. 201 del 2011.

Per completezza viene segnalato un esempio concreto: un titolare di un trattamento pensionistico, che nel 2011 assumeva il valore di 1.750 euro. Egli avrà diritto:

  • al 1° agosto prossimo ad un rimborso di arretrati 2012/2015 pari al valore lordo di 768,21 euro (245,70 nel 2012+521,65 nel 2013+0,68 nel 2014+0,18 nel 2015);
  • dal 1° gennaio 2016, in aggiunta al trattamento pensionistico rivalutato con le ordinarie regole di perequazione ad un aumento su base lorda mensile di 1,54 euro frutto della perequazione degli arretrati.

Relativamente al regime di tassazione applicabile la qualificazione letterale “somme arretrate” conduce a quello della tassazione separata, anche se - espressamente informa la circolare - "non è pacifico il regime di tassazione applicabile all'importo di competenza del 2015 in considerazione del fatto che tale importo non può essere considerato arretrato essendo erogato nel medesimo periodo di imposta".

Infine tra le altre, appaiono utili, nel documento, alcune proiezioni che analizzano tutti i passaggi per la determinazione dell'importo lordo degli arretrati da corrispondersi al 1° agosto prossimo e la rivalutazione aggiuntiva cui si avrebbe diritto dal 1° gennaio 2016.

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