Comunicazione telematica dell’“offerta conciliativa”: ulteriori chiarimenti

La Redazione
27 Luglio 2015

Il Ministero del Lavoro, con Nota prot. n. 3845/2015, chiarisce ulteriori aspetti operativi in merito alla comunicazione telematica dell'offerta di conciliazione ex art. 6, D.Lgs. n. 23/2015 recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il Ministero del Lavoro, con Nota prot. n. 3845/2015, chiarisce ulteriori aspetti operativi in merito alla comunicazione telematica dell'offerta di conciliazione ex art. 6, D.Lgs. n. 23/2015 sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, integrando, così, la precedente Nota n. 2788 del 27 maggio scorso.

La comunicazione è dovuta:

  • solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
  • anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

Il Dicastero precisa, inoltre, che i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati, ovvero:

  • i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l'iscrizione all'albo a norma dell'art. 9 della legge citata;
  • gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l'iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
  • i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
  • le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608;
  • le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;
  • le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per l'invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
  • i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31 D.lgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.

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