Validità delle sanzioni in caso di mancata affissione del codice disciplinare

La Redazione
27 Luglio 2015

La Suprema Corte, con sentenza n. 15218 depositata il 21 luglio 2015, chiarisce che quando la condotta contestata si configura quale violazione di puntuali regole comportamentali negozialmente previste e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, è indefettibile, ai fini della validità della sanzione irrogata, l'affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.

Cass. sez. lav., 21 luglio 2015, n. 15218

La Corte d'Appello di Napoli dichiarava illegittima la sanzione disciplinare – sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per quattro giorni – irrogata dal Comune ad un proprio dipendente per aver disatteso le specifiche disposizioni impartite dal dirigente.

I giudici del gravame, infatti, reputavano indefettibile ai fini della validità della sanzione irrogata l'obbligo di affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti, sancito dall'art. 7, L. n. 300/1970 e violato dall'Ente locale.

La Cassazione, investita della questione dal Comune, richiama un proprio orientamento valido sia per le contestazioni espulsive che per quelle conservative secondo il quale “in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare” (ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2011, n. 1926).

Al contrario, quando la condotta contestata si configura quale violazione di “puntuali regole comportamentali negozialmente previste e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, l'affissione si presenta necessaria”.

Nel caso di specie, concludono i giudici di legittimità, correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto l'essenzialità dell'affissione del codice disciplinare poiché la contestazione riguardava la violazione di obblighi strettamente connessi alla organizzazione aziendale.

Tanto più che, per i procedimenti disciplinari dei confronti dei dipendenti pubblici, il CCNL di settore prevede che al codice disciplinare debba essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, forma di pubblicità ritenuta tassativa e non sostituibile con altre (Cass. 23 marzo 2010, n. 6976).

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