Da graduatorie permanenti a “chiuse”: escluso il diritto all'ammissione in via provvisoria

La Redazione
28 Gennaio 2016

L'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006 ha previsto che le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 L. n. 143/2004 fossero trasformate in graduatorie “ad esaurimento”, ossia in graduatorie chiuse: dunque, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico, di stabilizzare gli assetti scolastici ...

L'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006 ha previsto che le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 L. n. 143/2004 fossero trasformate in graduatorie “ad esaurimento”, ossia in graduatorie chiuse: dunque, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico, di stabilizzare gli assetti scolastici e di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente, è precluso l'inserimento in tali graduatorie ex novo, non essendo sufficiente (ai fini dell'accoglimento della domanda) l'eventuale coesistenza attuale di tutti i requisiti in capo al ricorrente, in difetto di prova dell'avvenuta tempestiva proposizione della domanda di inserimento nelle suddette graduatorie.

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