Unioni civili e disabilità, istruzioni per i permessi

La Redazione
28 Febbraio 2017

Pubblicata ieri la Circolare INPS n. 38/2017, che, alla luce della L. n. 76/2016 e della sentenza Corte Cost. n. 213/2016 su unioni civili e convivenze di fatto, fornisce istruzioni operative sulla concessione dei permessi ex lege n. 104/1992 e sul congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità gravi ex art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

La Circolare INPS 27 febbraio 2017, n. 38, fornisce istruzioni operative sulla concessione dei permessi ex lege n. 104/1992 e sul congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato che siano parte di un'unione civile o di una convivenza di fatto.

Specifica l'Istituto che, tenendo conto delle disposizioni di cui alla Legge n. 76/2016 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016:

  • dei permessi ex lege n. 104/1992 (art. 33, co. 3) possono usufruire sia la parte di unione civile, che presti assistenza all'altra parte, sia il convivente di fatto (art. 1, co. 36 e 37, L. n. 76/2016), che presti assistenza all'altro convivente;
  • unicamente la parte di unione civile, che presti assistenza all'altra parte, può usufruire del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità gravi ex art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001.

Illustrate, inoltre, le modalità di presentazione delle domande di beneficio.

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