Novità legislative e giurisprudenziali in tema di infortunio in itinere: l'uso della bicicletta è sempre necessitato
28 Aprile 2016
Introduzione
La legge 28 dicembre 2015 n. 221 (norme in materia ambientale), ha stabilito ( art. 5 , commi 4 e 5 legge 28 dicembre 2015 n. 221 ), in tema di infortunio in itinere, che l'uso del velocipede, come definito dal codice della strada ( art. 50 d.lgs. 285/1992 ) deve, per i pos itiviriflessi ambientali, intendersi sempre necessitato, inserendo in questi termini un apposito periodo in calce al comma terzo degli artt. 2 e 210 t.u.1124/1965.
In tal modo il legislatore ha risolto, con norma tranchante, un problema che poteva trovare, sulla base dei fondamentali, soluzioni diverse e problematiche.
Nell'ambito delle varie tematiche relative all'infortunio in itinere, un posto a parte merita la questione delle modalità con cui il tragitto casa-lavoro deve essere effettuato, perché possa essere tutelato.
Esso è sempre tutelato quando avviene: - a piedi, interamente ( Cass. 5 maggio 1998 n. 4535 Cass. 17 maggio 2002 n. 7222 Cass. 8 agosto 2003 n. 12020 - con mezzo pubblico ( Cass. 19 gennaio 1998 n. 455 Se l'iter avviene con mezzo privato, per la tutelabilità occorre che tale uso sia necessitato (art. 2 , comma 3, terzo periodo t.u. 1124, inserito dall'art. 12 d.lgs. 38/2000 ) perché il mezzo privato costituisce un aggravamento del rischio rispetto al mezzo pubblico, considerato lo strumento normale di mobilità (Cass. 7 settembre 2012, n. 15059 ;Cass. 3 novembre 2011, n. 22759 ).La Corte Suprema ha elaborato una sorta di catalogo dei criteri per valutare quando il mezzo privato può essere considerato necessitato: a) se i mezzi pubblici di trasporto non coprano l'intero percorso tra il luogo di abitazione e quello di lavoro; b) se gli orari dei servizi pubblici non siano compatibili con l'orario di lavoro; c) se, comunque, le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio per il lavoratore, prolungandone oltre misura l'assenza dalla famiglia; d) se siano approntati, da parte del datore di lavoro, mense ed alloggi idonei (anche in relazione alla loro ubicazione rispetto all'azienda) a consentire la sosta o il pernottamento dei lavoratori; e) se rimanga salvaguardata per il cittadino la libertà di scelta del luogo di abitazione, in relazione sia alle esigenze umane e familiari sia alla situazione economico-sociale del medesimo. Tale valutazione va fatta alla luce degli artt. 3 , 31 Cost. artt. 32, 35 36 della Costituzione La bicicletta è tecnicamente una macchina, perché consiste in un insieme di leve e ingranaggi che trasformano l'energia umana in un lavoro meccanico (oggi anche assistite da motore elettrico ausiliario); se usata nel traffico veicolare, ne condivide il rischio, e pertanto a rigore si potrà avere tutela solo nei limiti del mezzo necessitato. Non è ammessa una graduatoria di rischio tra i vari mezzi privati: auto (di varia affidabilità), trattore ( Cass. 18 marzo 2004, n. 5525 Cass. 3776/2008 Il primo a introdurre una distinzione in questa impostazione omogenea e tradizionale è stato l'Istituto assicuratore, il quale, lavorando sul concetto di rischio, ha rilevato che se il lavoratore percorre il tragitto casa-lavoro in bicicletta, su piste interamente ciclabili, separate dal traffico veicolare, non sussiste più il relativo rischio, ed il percorso va parificato a quello a piedi, svolto su marciapiedi tendenzialmente separati dal traffico veicolare (Min. Lavoro, nota 27 settembre 2011 n. 884, sollecitato da associazioni ambientaliste, che ha recepito integralmente il parere dell'Avvocatura Generale Inail; Inail, lettera 7 novembre 2011 n. 8476).
Sono interessanti le motivazioni del parere: in primo luogo, come si è detto, considerazioni circa il grado di rischio ma, subito dopo, l'apprezzamento per le esigenze ambientali di promozione del trasporto non inquinante.
L'apertura con queste motivazioni scoperchia diversi e sottili problemi applicativi, dato anche il carattere in genere frammentato della rete ciclabile, forieri di contenzioso: nelle intersezioni della pista ciclabile con le strade veicolari che la incrociano la tutela rimane, come per il pedone; se invece il percorso è parte su pista ciclabile, parte su strade aperte al traffico veicolare, si applica la disciplina pro rata, a seconda di dove è avvenuto l'incidente (lettera 8476/2011 cit.). Nel casodi bike-sharing, la proprietà pubblica del mezzo non incide sul rischio individuale e quindi si applica la regola relativa al tipo di percorso: se su pista ciclabile, quella specifica di tale tipo di percorso; se nel traffico veicolare, quella sul mezzo necessitato (lettera Inail cit.).
Quanto mai opportuno quindi l'intervento del legislatore con la legge 221/2015 che, in nome delle stesse esigenze ambientaliste a base del parere dell'Inail, spazza via ogni sottile distinzione e dispone tout-court che il percorso in bicicletta è sempre tutelato. Il nuovo regime è entrato in vigore dal 2 febbraio 2016. L'Inail ha fornito istruzioni applicative con la circolare 25 marzo 2016 n. 14 . La Cassazione 13 aprile 2016 n. 7313
Per il periodo precedente ha provveduto la Corte di legittimità con la Cass. sentenza 13 aprile 2016 n. 7313 .
La fattispecie: un lavoratore subisce infortunio nel tragitto, lungo 500 metri, lavoro-casa in bicicletta alla fine dal turno mattutino; la domanda di rendita, accolta dal primo giudice, in nome delle esigenze familiari (persona anziana da assistere), è stata respinta dal giudice di appello per la brevità del tragitto, percorribile facilmente a piedi in 7,5 minuti, in conformità ai precedenti ( Cass. 26 luglio 2002 n. 11112 aveva escluso l'indennizzabilità di un infortunio in bicicletta per coprire un percorso di 1300 metri, con la stessa motivazione della facile percorribilità a piedi).
La sentenza è stata cassata dal giudice di legittimità per violazione dell' art. 12 D.lgs. 38/2000 (che introduce la disciplina legislativa dell'infortunio in itinere), con motivazione ampia e approfondita, nella quale si possono individuare due filoni argomentativi.
Con il primo afferma che la nozione di percorso normale, di cui alla norma in esame, va riferita anche ai criteri di scelta di tutti i mezzi propri con cui il lavoratore decide di effettuare l'iter; la sua necessità va valutata non solo alla stregua dei valori costituzionali indicati nel catalogo sopra riportato, ma anche degli standards comportamentali emersi nella società civile, secondo criteri di normalità e ragionevolezza. Con il secondo , specifico per il percorso in bicicletta, riprende le motivazioni ambientali di cui ai punti che precedono e li rafforza con la citazione della legge 221, la quale, benché successiva ai fatti di causa, può essere utilizzata dal giudice anche al fine di chiarire il precetto elastico del percorso normale.
Il metodo è corretto. Come il legislatore delegante ( art. 55, comma 1, l. 144/1999 ) ha assegnato al legislatore delegato ( D.lgs. 38/2000 ) il compito di introdurre una disciplina legislativa dell'infortunio in itinere conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, così legittimandone il metodo interpretativo, allo stesso modo il giudice può trarre dalla norma successiva elementi per interpretare le esigenze di giustizia antecedenti, in un processo di nascita circolare del diritto e di sviluppo coerente delle premesse di sistema.In conclusione
L'infortunio in itinere è tutelato, anche per il passato, salvo i casi di prescrizione e giudicato, quando il percorso casa-lavoro si svolge:
-a piedi;
-con mezzi pubblici;
-in bicicletta;
-con mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
Poiché la bicicletta costituisce pur sempre un mezzo di trasporto, trovano applicazione la legge e la giurisprudenza in tema di elemento soggettivo nell'uso dei mezzi propri necessitati, cui la bicicletta è equiparata.
La tutela è esclusa, a norma dell'art.
2 , comma 3, t.u. 1124, in caso di abuso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti ed allucinogeni non in uso terapeutico.
Per quanto riguarda i comportamenti colposi, la colpa, di per sé, non esclude il nesso causale. Se però essa è particolarmente qualificata per la sua abnorme deviazione dalla corretta esecuzione dell'iter, può comportare un aggravamento del rischio talmente esorbitante dalle finalità di tutela, da configurare un rischio elettivo, come ad es. in caso di violazione di norme fondamentali delcodice della strada (o di altre norme di legge, regolamentari o di comune prudenza), quale imboccare una strada o uno spazio inibiti al traffico, sorpasso in curva oltre la linea di mezzeria, etc. ( Cass. 6 agosto 2003 n. 11885 ; Cass. 18 febbraio 2015 n. 3292 ; circ. Inail 14/2016 cit.). Significativo, nello stesso senso, il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 16 aprile 2008
In caso di scelta di mezzo privato diverso dalla bicicletta, permane il limite normativo della necessità, testualmente previsto dall'art. 12 in esame.
Per tale motivo nell'infortunio in itinere il rischio elettivo attiene anche alla scelta arbitraria del mezzo privato ( Cass. 18 mar zo 2013 n. 6725 ). La scelta della bicicletta non è mai arbitraria.
La sentenza in esame ( Cass. sentenza 13 aprile 2016 n. 7313 ) non nega né allenta la giurisprudenza anteriore sul mezzo necessitato, che implica un uso selettivo del mezzo a motore proprio; anzi la rafforza, perché le motivazioni ambientali che costituiscono la ragione dell'intervento legislativo, e l'ossatura argomentativa della sentenza, sono contrari agli standards comportamentali correnti sull'uso generalizzato dell'auto, che quelle condizioni ambientali aggravano.
Il riferimento agli standards comportamentali non può perciò comprendere tutti gli standards esistenti in un dato momento in una società più o meno civile, pena il venir meno del discrimine imposto dall'art. 12 , ma a standards qualificati da particolari valori costituzionali.
La sentenza su citata, muovendosi nel solco del catalogo sopra ricordato, lo integra, e in ciò consiste il suo valore aggiunto, con gli artt. 9 Cost e 32 Cost ., dai quali la giurisprudenza costituzionale ha derivato un dirittoprimario ed assoluto all'ambiente come elemento determinativo della qualità d ella vita (Cass. sent. 30 dicembre 1987 n. 641).
Una ultima notazione: la legge e la sentenza in esame costituiscono un ulteriore tassello del processo di distacco della tutela degli infortuni attinenti al lavoro dalla dimensione puramente assicurativa e reddituale verso una tutela integrata da plurimi valori costituzionali.
- Aldo De Matteis, Novità in tema di infortunio in itinere: la Cassazione apre agli allievi, l'Inail alle piste ciclabili, in Riv. inf. mal. prof. 2012, I, 1; - Corsalini, Gli infortuni in itinere in bicicletta, in Resp.civ.prev. 2012, 1922
- Aldo De Matteis, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, 2016, 145
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