Lavoratrice in stato di gravidanza e cessazione attività azienda
28 Aprile 2017
La deroga al divieto di licenziamento durante il periodo di tutela della lavoratrice madre in caso di cessazione dell'attività dell'azienda non si può estendere all'ipotesi di semplice chiusura di un reparto, atteso che la deroga al suddetto divieto prevista dall'art. 54, comma 3, lett. b) del d. lgs. 151 del 2001 opera esclusivamente nelle ipotesi di totale cessazione di attività dell'azienda alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva. (Nell'affermare questo principio, la Corte ha anche richiamato il quarto comma dell'art. 54 citato secondo il quale durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro sia nell'ipotesi in cui sia sospesa del tutto l'attività aziendale sia nell'ipotesi in cui la sospensione riguardi il reparto al quale la lavoratrice è addetta e sempre che abbia autonomia funzionale; per quindi ribadire il principio secondo il quale le disposizioni che prevedono entro limiti precisi deroghe al generale divieto di licenziamento non possono essere interpretate in senso estensivo). |