Cambio appalto e agevolazioni per nuove assunzioni

La Redazione
28 Luglio 2015

Nelle ipotesi di cambio appalto, è possibile beneficiare delle agevolazioni contributive ex L. n. 407/1990 per nuove assunzioni effettuate dall'azienda cedente l'appalto entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima azienda impiegati nell'appalto? La risposta del Ministero del Lavoro con Interpello n. 20/2015.

Con Interpello n. 20/2015, il Ministero del Lavoro ha risposto al quesito della CONFAPI in merito alla possibilità, nelle ipotesi di cambio appalto, di beneficiare delle agevolazioni contributive ex art. 8, co. 9, L. n. 407/1990 in relazione alle nuove assunzioni effettuate dall'azienda cedente l'appalto entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima azienda impiegati nell'appalto.

Il parere ministeriale

Nel caso di cambio appalto, fattispecie disciplinata principalmente nell'ambito della contrattazione collettiva, laddove alcuni accordi obblighino l'impresa appaltatrice che subentra nell'appalto a riassumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore, si escludono tali assunzioni da eventuali agevolazioni in quanto effettuate in attuazione di un obbligo preesistente sancito da clausole contrattuali.

Diversamente, il Dicastero ritiene possano trovare applicazione i benefici di cui all'art. 8, co. 9, L. n. 407/1990 per le assunzioni di nuovo personale da parte dell'azienda cedente (anche se effettuate entro sei mesi dalle cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di quest'ultima in conseguenza del cambio appalto) qualora:

  • l'effettiva riassunzione dei lavoratori da parte dell'azienda subentrante comporti il “superamento” dei diritti di precedenza nei confronti dell'impresa cedente che ha operato la riduzione del personale;
  • siano rispettate le condizioni speciali di esclusione poste dalle disposizioni incentivanti e le altre condizioni generali poste dall'art. 4, co. 12, L. n. 92/2012.

Il Ministero, infine, precisa che i chiarimenti forniti sono riferibili unicamente a fattispecie intervenute entro il 1° gennaio 2015, per effetto della disposizione ex art. 1, co. 121 della legge di Stabilità 2015.

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