CIGS e procedure concorsuali: il Ministero del Lavoro torna sul tema

La Redazione
28 Luglio 2016

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 24 del 26 luglio 2016, ha risposto alla richiesta di chiarimenti in riferimento alla possibilità, disciplinata nella precedente Circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, per le imprese soggette a fallimento con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività e in concordato con continuità aziendale, di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale (CIGS), ex art. 21, lett b), D.Lgs. n. 148/2015.

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 24 del 26 luglio 2016, ha risposto alla richiesta di chiarimenti in riferimento alla possibilità, disciplinata nella precedente Circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, per le imprese soggette a fallimento con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività e in concordato con continuità aziendale, di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale (CIGS), ex art. 21, lett b), D. Lgs. n. 148/2015.

Come precisa il documento, la possibilità di sostenere i lavoratori sospesi in un'impresa soggetta a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione dell'attività con l'intervento dell'integrazione salariale soggiace a tre presupposti: l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa da parte del giudice delegato o dell'autorità, l'esposizione circostanziata nel programma di liquidazione ex art. 104-ter l. fall. delle ragioni per le quali si deve ritenere probabile la cessione unitaria di azienda o di un ramo di essa in tempi compatibili con la CGIS, e l'approvazione da parte del comitato dei creditori della valutazione probabilistica sulla futura cessione.

Nel caso di concordato con continuità aziendale, per i dipendenti dell'impresa può essere adottato il trattamento CGIS qualora venga presentato un piano di risanamento finalizzato ad una repentina cessione dell'azienda o di parte di esse con contestuale trasferimento dei lavoratori.

Fonte: ilfallimentarista.it

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