Start up, il socio amministratore deve essere "impiegato" nella società

29 Agosto 2014

Nel parere n. 147538 del 22 agosto scorso il MISE ha chiarito che affinché una società possa avvalersi, in relazione alle prestazioni svolte da un socio amministratore, del requisito soggettivo dell'impiego “di collaboratori a qualunque titolo”, di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012, comma 2, lett. h), n. 2), è necessario che il socio amministratore sia effettivamente "impiegato", a qualunque titolo, nella società.

Affinché una società possa avvalersi, in relazione alle prestazioni svolte da un socio amministratore, del requisito soggettivo dell'impiego “di collaboratori a qualunque titolo, di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012, comma 2, lett. h), n. 2), ai fini dell'iscrizione nella sezione Start Up del Registro Imprese, è necessario che il socio amministratore sia effettivamente "impiegato", a qualunque titolo (e quindi sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione), nella società: se invece si tratta di meri organi sociali, la condizione di cui alla citata norma non sussiste.

Il chiarimento è stato fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico nel parere n. 147538 del 22 agosto scorso, in risposta al quesito posto dalla Camera di commercio di Pesaro-Urbino, riguardante la possibilità di procedere all'iscrizione nella sezione Start Up del Registro Imprese di una società che intendeva avvalersi, in relazione alle prestazioni svolte da un socio amministratore, del requisito soggettivo dell'impiego “di collaboratori a qualunque titolo”, di cui al citato art. 25 del D.L. n. 179/2012, comma 2, lett. h), n. 2).

La norma fornisce la definizione di Start Up innovativa, ponendo, tra gli "ulteriori requisiti" che la Start Up deve possedere per poter essere qualificata come tale, "l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero [...]”.

Stando alla lettera della norma, l'impiego del personale qualificato può dunque avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione, o comunque “a qualsiasi titolo”: ne consegue che può rientrare nel novero del personale in questione anche la figura del socio amministratore, ma - si sottolinea nel parere in esame - la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dalla locuzione “impiego”, per cui la previsione della norma su indicata risulta verificata solo se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società, in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”.

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