Notificazione in generale

Mauro Di Marzio
22 Gennaio 2018

La notificazione è volta a dare conoscenza legale di un atto del processo, quale condizione prevista dalla legge perché si verifichino ulteriori effetti processuali, mediante la consegna al destinatario, per il tramite di un intermediario, di una copia integrale ed autentica dell'atto medesimo.
Inquadramento

La notificazione, al pari di altri fenomeni pubblicitari quali la pubblicità e la pubblicazione, è un mezzo di produzione e diffusione di conoscenza, che si differenzia dagli altri fenomeni ricordati sotto il profilo della predeterminazione, fin dalla fase propulsiva, della direzione verso la quale l'effetto di conoscenza è destinato a prodursi (per tutti, di recente, Frassinetti, La notificazione nel processo civile, Milano, 2012, 1 ss.): in breve, mentre la pubblicità e la pubblicazione sono diretti alla generalità ovvero ad una categoria indistinta di soggetti, la notificazione è diretta a raggiungere soggetti determinati.

La notificazione è volta a dare conoscenza legale di un atto del processo, quale condizione prevista dalla legge perché si verifichino ulteriori effetti processuali, mediante la consegna al destinatario, per il tramite di un intermediario, di una copia integrale ed autentica dell'atto medesimo. Vale subito chiarire che la conoscenza legale cui, come si è detto, la notificazione tende non va confusa con la conoscenza effettiva dell'atto, che costituisce scopo del tutto estraneo alla disciplina giuridica della notificazione (Balena, Notificazione e comunicazione, in Digesto civ., XII, Torino, 1995, 261) e che, attraverso la notificazione, è resa soltanto possibile, senza però potersi realizzare in mancanza della collaborazione del notificando. È agevole osservare, infatti, che finanche la notificazione in mani proprie non assicura l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale può infatti rifiutare il plico, sì da rendere operante la finzione di notificazione prevista dall'art. 138, comma 2, c.p.c.: nel qual caso vi è certezza che il notificando non abbia affatto avuto effettiva conoscenza dell'atto, ma ne ignori il contenuto. Il procedimento di notificazione, allora, mira non già alla conoscenza effettiva, da parte del notificando, dell'atto da notificare, bensì alla sua conoscibilità, assicurata in misura adeguata dall'osservanza delle formalità di volta in volta richieste dalla legge.

Tutto ciò rende ragione della natura formale della notificazione, cui non è in nessun caso equiparabile la conoscenza acquisita aliunde (Cass. civ., 30 luglio 1984, n. 4521; Cass. civ., 5 aprile 2011, n. 7750; Cass. civ., 14 febbraio 2014, n. 3552) e chenon ammette equipollenti, a differenza di quanto accade per le comunicazioni, e si ha perciò per perfezionata con l'esecuzione delle formalità previste, le quali importano — secondo l'astratta valutazione svolta dal legislatore — che l'atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del notificando.

Soggetti e fasi del procedimento di notificazione

Il procedimento di notificazione vede come principali protagonisti tre soggetti, ai quali può affiancarsene in taluni casi un quarto, solo eventuale:

a) il soggetto ad iniziativa del quale il procedimento è introdotto (ossia il notificante ovvero istante o richiedente);

b) il soggetto a conoscenza del quale va portato l'atto processuale (ossia il notificando ovvero destinatario);

c) il soggetto titolare per legge della potestà di portare a conoscenza l'atto processuale (ossia l'ufficiale notificante, che è generalmente l'ufficiale giudiziario, al quale si affiancano tuttavia altre figure);

d) il soggetto al quale l'atto processuale può talora essere consegnato in luogo del notificando o destinatario (consegnatario e, dunque, familiare, addetto, vicino, portiere ecc.).

Da quanto precede emerge anzitutto che il procedimento di notificazione non può di regola attuarsi attraverso il contatto diretto tra notificante e notificando (Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9772, chiarisce dunque chela notificazione eseguita mediante consegna diretta dall'atto dal notificante al notificato è inesistente): l'esigenza di certezza e garanzia che sovrintende alla disciplina delle notificazioni, ai fini della effettiva realizzazione della conoscenza legale, impone infatti, in ragione delle conseguenze processuali che di volta in volta ne derivano, che il procedimento sia governato da un soggetto terzo, istituzionalmente chiamato a svolgere l'incarico.

Un temperamento del principio che precede è tuttavia previsto — oltre che dall'art. 151 c.p.c., il quale consente al giudice di ordinare forme di notificazione diverse da quelle stabilite dalla legge — dalla l. 20 novembre 1982, n. 890, in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale e soprattutto dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53, che ha attribuito la potestà di notificazione agli avvocati: disciplina, questa, che non sembra contraddire in radice la regola generale, sia per la loro qualificazione professionale, sia perché, una volta effettuata, la notificazione cade sotto il controllo del giudice.

Il procedimento di notificazione si articola in tre distinte fasi:

i) la fase di impulso, che si realizza attraverso l'istanza della parte la quale chiede la notificazione dell'atto;

ii) la fase di consegna dell'atto da notificare ad opera dell'ufficiale notificante;

iii) la fase di certificazione delle attività svolte per i fini della notificazione mediante la compilazione, ad opera dell'ufficiale notificante, della relata di notificazione.

Istanza di notificazione

La parte istante, che dà impulso al procedimento di notificazione, è individuata dall'art. 137 c.p.c., il quale stabilisce che essa è eseguita «su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere».

Con riguardo in particolare alla parte, occorre dire che legittimato a chiedere la notificazione è non soltanto la parte personalmente, ma anche il difensore munito di procura. La soluzione trova fondamento sia sulla lettera dell'art. 137 c.p.c., sia su quella dell'art. 104, comma 2, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, «Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari», ove è stabilito che le richieste all'ufficiale giudiziario debbano essere fatte «dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore». È stata perciò negata validità alla notificazione ove la richiesta non sia provenuta dalla parte personalmente o da un difensore munito di procura (Cass. civ., Sez. Un., 26 novembre 1990, n. 11356; ammette la possibilità della sanatoria attraverso la costituzione del difensore legittimato Cass. civ., 3 ottobre 1991, n. 10311). La notifica eseguita ad istanza di un soggetto diverso dalla parte del rapporto processuale o dal suo difensore munito di procura è dunque stata giudicata inesistente (tra le tante Cass. civ., Sez. Un., 26 novembre 1990, n. 11356; principio che non sembra vacillare neppure dopo le note Cass. civ., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916 e Cass. civ., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14917, secondo cui, in breve, l'inesistenza della notificazione ricorre solo se mancano gli elementi costitutivi essenziali). Così, ad esempio, essendo privo di legittimazione il mero domiciliatario, giacché questi si limita a sostituire il destinatario dell'atto, la notificazione eseguita su sua istanza è inesistente (Cass. civ., 28 maggio 2006, n. 10268).

D'altro canto, l'istanza di parte può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non via sia incertezza assoluta sull'istante, essendo possibile individuare la parte a richiesta della quale la notifica è stata eseguita: e dunque è stata costantemente ritenuta valida la notificazione effettuata «su richiesta di chi in atti» (Cass. civ., 26 gennaio 2005, n. 1574; Cass. civ., 22 luglio 2005, n. 15500; Cass. civ., 31 ottobre 2012, n. 18705), la notificazione effettuata senza indicazione alcuna dell'istante nel caso in cui le parti del processo siano solo due (Cass. civ., 3 febbraio 2005, n. 2181), la notificazione senza indicazione dell'istante l'indicazione mancante sia desumibile dal contesto dell'atto (Cass. civ., 10 maggio 2000, n. 5991; Cass. civ., 9 aprile 2001, n. 5262).

La regola dell'esclusiva spettanza alla parte personalmente ed al suo procuratore della legittimazione a chiedere la notificazione è temperata dall'ulteriore regola della delegabilità anche verbale dell'istanza di notificazione (di recente Cass. civ., 8 marzo 2016, n. 4520, espressione di un orientamento costante), con la conseguenza che l'istanza di notificazione proveniente da un terzo non incide sulla validità di essa se la parte alla quale l'istanza di notificazione va riferita sia certa a tenore del contenuto dell'atto da notificare (Cass. civ., 28 aprile 2006, n. 9941)..

Ulteriore temperamento della regola in esame discende dalla tendenza prevalente della giurisprudenza ad ammettere la sanatoria della notificazione mancante dell'istanza proveniente da un soggetto legittimato attraverso il compimento, ad opera di quest'ultimo, di un atto che necessariamente la presuppone.

Il rapporto fra parte e ufficiale giudiziario non è inquadrabile nello schema privatistico del mandato, mentre quest'ultimo riveste la posizione di pubblico funzionario, chiamato a compiere attività che la parte non può, almeno di regola, compiere personalmente. È stato dunque escluso che la parte istante possa essere chiamata a rispondere dei danni cagionati a terzi dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Si esclude pertanto che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., la parte istante possa essere ritenuta responsabile per i danni causati a terzi dall'ufficiale giudiziario nell'espletamento delle sue funzioni (Buoncristiani, Ufficiale giudiziario, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, 530; Cass. civ., 23 luglio 1969 n. 277).

In tale contesto si discute se spetti all'istante la scelta della forma della notificazione. Secondo alcuni occorrerebbe distinguere tra modelli tipici e modalità esecutive: la scelta dei primi (notificazione a mani proprie, notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio, notificazione presso il domiciliatario, notificazione col rito degli irreperibili, notificazione a mezzo del servizio postale, ecc.) spetterebbe alla parte, mentre la scelta delle seconde (p. es. ricerca di persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio) spetterebbe all'ufficiale giudiziario (Redenti, Struttura della citazione e delle notificazioni, in Giur. it., 1949, I, 1, 646). Secondo altri, «almeno de iure, la responsabilità nella scelta del procedimento notificatorio compete, in linea di principio, all'ufficiale giudiziario, il quale è per questo aspetto svincolato dalle indicazioni delle parti» (Balena, Comunicazioni, notificazioni e termini processuali, in Balena-Bove, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 42; Frassinetti, La notificazione nel processo civile, Giuffrè, Milano, 2012, 53). Da ciò è stato fatto discendere il diritto-dovere dell'ufficiale giudiziario di rifiutarsi di notificare nei luoghi erroneamente indicati dalla parte, quando l'errore sia evidente o risulti dalle informazioni da lui assunte (Frassinetti, La notificazione, cit. 53).

Nondimeno, spetta certamente alla parte istante, in taluni particolari frangenti, di incidere sull'andamento del procedimento di notificazione. Così, nel caso della richiesta di notificare l'atto al destinatario di persona, quantunque questi si trovi al di fuori del comune in cui ha sede l'ufficiale giudiziario, sicché alla notificazione dovrebbe provvedersi a mezzo del servizio postale. Peraltro, la mancanza della forma scritta, quale requisito dell'istanza di procedere alla notificazione di persona, non incide sulla validità della notificazione medesima (Cass. civ., 9 aprile 2001, n. 5262). L'istante può altresì chiedere che nella relazione di notifica sia indicata l'ora nella quale la notificazione è stata eseguita (art. 47 disp. att. c.p.c.; Cass. civ., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9213, ha precisato che la richiesta non richiede requisiti formali).

Quanto al pubblico ministero, una sua istanza può innestarsi nei giudizi che questi può introdurre o in cui può intervenire, ex artt. 69 e 70 c.p.c.. L'istanza del cancelliere, la quale costituisce effettiva deroga al principio secondo cui la notificazione è effettuata «su istanza di parte», dal momento che anche l'istanza del pubblico ministero è pur sempre riconducibile ad una parte processuale, sia pure atipica, ricorre nell'ambito di procedimenti connotati da impronta officiosa, per i fini di una miglior tutela dell'integrità del contraddittorio ovvero della speditezza del procedimento, anzitutto nel rito del lavoro: basti pensare al caso (quantunque marginale) della notificazione a cura della cancelleria nelle cause in cui è ammessa la costituzione e difesa personale delle parti, ex art. 417 c.p.c., alla notificazione della comparsa contenente domanda riconvenzionale, ex art. 418 c.p.c., alle nontificazioni e comunicazioni cui si riferisce il decimo comma dell'art. 420 c.p.c.; ma può ricordarsi anche la notificazione del decreto reso inaudita altera parte che dispone l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale in caso di eccezionale urgenza, ex art. 697 c.p.c., nonché la notificazione del decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente, ai sensi dell'art. 781 c.p.c.. Le notificazioni a cura di cancelleria vanno tenute distinte dalle comunicazioni che ricadono sul medesimo ufficio: queste ultime, di cui si parlerà al capitolo successivo, sono di regola eseguite direttamente dal cancelliere senza alcuna mediazione dell'ufficiale giudiziario, ma il cancelliere può altresì effettuare la comunicazione affidando l'atto all'ufficiale giudiziario, che vi provvede mediante notificazione ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c.; le notificazioni da parte del cancelliere seguono le regole ordinarie, sicché egli deve rivolgersi a tal fine all'ufficiale giudiziario.

L'istante deve ovviamente fornire all'ufficiale notificante gli elementi utili ad identificare il notificando e, se del caso, il luogo presso cui la notificazione deve essere eseguita. Tuttavia, la mancata indicazione delle generalità del destinatario nell'istanza di notificazione non determina l'invalidità di essa, sempre che i dati necessari siano desumibili dall'atto consegnato per la notifica (Cass. civ., 25 gennaio 2017, n. 1985; Cass. civ., 18 maggio 2001, n. 6805; Cass. civ., 10 ottobre 2000, n. 13468). D'altro canto, l'errore sulle generalità del destinatario, contenuto nell'atto introduttivo del giudizio e, conseguentemente, nella notificazione, determina la nullità dell'uno e dell'altro solo nel caso in cui sia tale da comportare, in concreto, un'incertezza assoluta sulla persona del convenuto destinatario della notifica, mentre, ove la situazione di incertezza possa essere superata con uno sforzo di diligenza ordinario, nessun vizio ricorre (Cass. civ., 19 marzo 2014, n. 6352; Cass. civ., 27 marzo 2007, n. 7514; Cass. civ., 11 maggio 2005, n. 9928; Cass. civ., 22 gennaio 2004, n. 1079). Costituisce infine semplice irregolarità l'indicazione di un indirizzo errato nell'istanza di notificazione ovvero nell'atto da notificare, ove ciò nonostante, l'atto, grazie alle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario, venga ugualmente consegnato all'effettivo destinatario (Cass. civ., 31 luglio 2017, n. 18937; Cass. civ., 15 luglio 2003, n. 11066).

L'ufficiale notificante

Come si è già accennato, l'ufficiale notificante, secondo quanto prescrive l'art. 137 c.p.c., è generalmente l'ufficiale giudiziario. Al fondo di tale scelta vi è l'idea che la conoscenza legale perseguita attraverso la notificazione meriti di essere garantita mediante l'affidamento del procedimento ad un soggetto terzo rispetto alle parti e dotato di poteri di stampo pubblicistico.

L'esigenza dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario manifesta tuttavia un carattere evidentemente recessivo, non tanto in ragione delle deroghe già ab origine previste dal codice di rito (artt. 150 e 151 c.p.c.), nonché della contrazione dei poteri dell'ufficiale giudiziario nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, quanto, soprattutto, della notificazione effettuata direttamente dal difensore della parte secondo la disciplina dettata dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53. È decisivo osservare, in proposito, che quest'ultima legge consente oggi all'avvocato di effettuare le notificazioni non soltanto a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla l. 20 novembre 1982, n. 890, ma anche «a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente» (art. 1, l. 21 gennaio 1994, n. 53, come modificato dall'art. 25, comma 3, lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183): il che lascia pronosticare in un futuro ormai non tanto remoto l'impiego tendenzialmente totalitario della notificazione effettuata in via diretta dall'avvocato, almeno ogniqualvolta il destinatario sia dotato della PEC e ricorrano i presupposti per effettuare la notificazione prevista dall'art. 149-bis c.p.c..

Disposizioni speciali, inoltre, attribuiscono la potestà di notificazione, riguardo a specifiche categorie di atti, oltre che ai già menzionati avvocati, ad altri soggetti (ad esempio il personale addetto delle segreterie delle commissioni tributarie, ex art. 16, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 54; degli uffici che adottano l'ordinanza-ingiunzione, ex art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 10 l. 3 agosto 1999, n. 265; degli uffici finanziari, ex art. 14 l. 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 l. 8 maggio 1998, n. 146; degli enti previdenziali pubblici per la notificazione degli atti concernenti la riscossione dei contributi previdenziali, ex art. 2 d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in l. 7 dicembre 1989, n. 389).

Nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono alle notificazioni gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del ruolo di appartenenza. Tali messi di conciliazione hanno assunto la nuova denominazione di messi del giudice di pace (art. 13 l. 21 novembre 1991, n. 374) e sono titolari del potere di procedere alle notificazioni concernenti gli atti relativi a procedimenti dinanzi al giudice di pace cui il messo è addetto, da notificarsi all'interno della sfera territoriale di competenza del giudice di pace medesimo. Dai messi del giudice di pace devono esser tenuti distinti i messi comunali (Zunino, La notificazione a cura dei messi comunali, in Dir. e prat. trib., 2003, 695), che, quantunque prestino servizio presso il Comune di appartenenza, vengono a far parte dell'ufficio giudiziario per effetto di nomina del presidente del tribunale.

La competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario è disciplinata dagli artt. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, secondo il quale, per un verso, egli compie gli atti del proprio ministero nell'ambito territoriale dell'ufficio al quale è addetto, e, per altro verso, al di fuori di tale ambito territoriale può eseguire la notificazione a mezzo del servizio postale, sempre che abbia ad oggetto atti processuali relativi ad affari di competenza del giudice della sede cui è addetto.

Di qui il principio dell'attribuzione concorrente della potestà notificatoria tanto all'ufficiale giudiziario del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, quanto all'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio giudiziario cui è devoluta la cognizione della causa.

La notificazione affetta da incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario è viziata di nullità e non di inesistenza sicché è suscettibile di sanatoria (Cass. civ., 17 gennaio 2003, n. 637) In proposito merita menzione l'ampio dato giurisprudenziale concernente la nullità della notificazione del controricorso e ricorso incidentale per cassazione eseguita da ufficiale giudiziario non romano: si tratta, secondo un'opinione in passato ferma, di notificazione che egli non può compiere in prima persona, giacché gli spettano «gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto» (art. 106 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229), e che neppure può compiere a mezzo del servizio postale, giacché egli può eseguire a mezzo posta «senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali», dunque non la notificazione del controricorso e ricorso incidentale, che riguardano affari di competenza di una diversa autorità giudiziaria. Più di recente si è però detto che la notifica del controricorso, e dell'eventuale ricorso incidentale, sebbene venga compiuta quando il giudizio di cassazione è già iniziato, interessa anche il luogo in cui è stata pronunziata la decisione impugnata e perciò, al pari della notifica del ricorso (principale), è atto di competenza promiscua, per modo che competente a effettuarla deve essere ritenuto pure l'ufficiale giudiziario appartenente all'ufficio unico delle notificazioni presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione (Cass. civ., 15 febbraio 2007, n. 3455; Cass. civ., 15 luglio 2010, n. 16592; Cass. civ., 17 gennaio 2012, n. 611).

L'ufficiale giudiziario può ricevere le richieste di notificazione soltanto in ufficio e non oltre l'orario di accettazione: la richiesta effettuata l'ultimo giorno utile, ma dopo l'orario di chiusura al pubblico, è dunque tardiva. Occorre ricordare, in proposito, che, ai sensi dell'art. 104 d.P.R. 1229/1959, il presidente della corte d'appello, su proposta del capo dell'ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio. Così, ad esempio, al fine della tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che richiede la notificazione dell'atto di opposizione deve attivarsi, qualora provveda tramite ufficiale giudiziario, entro il termine perentorio previsto dall'art. 641 c.p.c., con consegna dell'atto anche l'ultimo giorno, ma pur sempre entro l'orario regolamentare dell'ufficio (Trib. Piacenza 28 febbraio 2013, in Corr. giur., 2013, 1296, con nota di Conte, Richiesta di notifica di atto giudiziario ed orario dell'ufficio notifiche).

L'ufficiale giudiziario può inoltre ricevere richieste inoltrate a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, purché provenienti da un ufficio postale di un Comune o di un mandamento diverso da quello in cui risiede (art. 104 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229), ma è escluso che l'osservanza di tali disposizioni debba risultare dalla relazione di notifica (Cass. civ., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9213, in Giust. civ., 1990, I, 2809, con nota di Murra, La fase d'impulso nella notificazione ad istanza di parte). Egli non può ricusare il suo ministero ed in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi. Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dalla autorità per gli atti da essa richiesti. In caso d'impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dello ufficio cui è addetto o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Per l'inosservanza di tali disposizioni gli ufficiali giudiziari sono puniti con sanzioni disciplinari senza pregiudizio del risarcimento dei danni (art. 108 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).

È stabilito che l'ufficiale giudiziario, se richiesto, debba dare alla parte istante ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a consegnati (art. 109 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).

Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui sono eseguiti, nonché l'indicazione dell'autorità richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti (art. 110 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).

Il destinatario della notificazione

Il destinatario della notificazione, o notificando, è il soggetto a conoscenza del quale va portato l'atto da notificare.

Si è già accennato che il notificando non sempre coincide con il soggetto al quale l'atto può essere consegnato, ossia il consegnatario. Difatti gli artt. 138 ss. c.p.c. individuano una serie di soggetti (familiari, addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, vicini, portiere, domiciliatario) al quale l'atto da notificare può essere consegnato in luogo del notificando. Tale disciplina si fonda sulla presunzione che detti consegnatari, essendo legati da un particolare rapporto al notificando, provvederanno alla consegna dell'atto al destinatario (v. M. Di Marzio, Notificazione alla residenza, in www.ilProcessoCivile.it). Di qui la tendenza della giurisprudenza ad applicare estensivamente le disposizioni in questione ogni qual volta la presunzione menzionata possa ritenersi legittimamente operante: paradigmatica, in tal senso, è la nozione di persona di famiglia, intesa in senso dilatato ed indipendente dal requisito della convivenza.

In caso di pluralità di notificandi, gli atti processuali vanno in linea di principio notificati mediante una copia per ciascuno di essi. Occorre però tener presente che l'opposta regola vige per gli atti endoprocessuali, secondo il disposto dell'art. 170, comma 2, c.p.c..

Riferimenti

Matteini Chiari-Di Marzio, Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014.

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