Ritardo nella presentazione dei modelli DM 10: evasione od omissione contributiva?
28 Agosto 2015
Cass. sez. lav., 25 agosto 2015, n. 17119
Il fatto Vedendosi rigettata l'opposizione avverso cartella esattoriale, una s.r.l. proponeva appello ribadendo l'erroneità del regime sanzionatorio applicato dall'INPS. La Corte territoriale rigettava l'impugnazione, rilevando che la società, con l'intenzione specifica di non versare i contributi, non aveva presentato nei termini i modelli DM 10 relativi al periodo contributivo interessato ed aveva corrisposto in ritardo gli importi dovuti, di modo che era corretta la sanzione irrogata per l'evasione contributiva e non, come auspicato dall'opponente, il più favorevole regime sanzionatorio dell'omissione contributiva.
Il principio La Cassazione, investita della questione, ricostruisce la disciplina contenuta nell'art. 116, L. n. 388/2000, applicabile alla fattispecie concreta, per affermare che l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM 10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra di per sé l'evasione contributiva e non la meno grave omissione contributiva poiché fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Grava quindi sul datore inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento, onere che, però, non può reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, poi omessi o infedelmente riportati nelle denunce (v. Cass. 25 giugno 2012, n. 10509 e Cass. 27 dicembre 2011, n. 28966).
Nel caso di specie, conclude la Suprema Corte, non può ravvisarsi l'omissione contributiva essendo rimasto ignoto all'INPS, e sottratto ad ogni verifica, il credito relativo ai vari periodi di contabilizzazione, visti i periodi particolarmente lunghi di omissione della presentazione dei modelli DM 10, con conseguente omissione delle denunce riepilogative annuali Mod. 770. Né può essere riconosciuto il trattamento premiale previsto per il ravvedimento operoso: la denuncia dell'omesso pagamento dei contributi risulta avvenuta ben dopo la scadenza del dodicesimo mese dal termine stabilito e i versamenti sono stati effettuati oltre i trenta giorni dalla denuncia. |