Natura obbligatoria del preavviso e computo dell’indennità sostitutiva nel T.F.R.
28 Settembre 2015
In caso di risoluzione immediata del rapporto di lavoro, né l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, né l'indennità per ferie non godute rientrano nella base di computo del T.F.R. Lo afferma la Cassazione, con sentenza n. 17248/2015 depositata il 27 agosto scorso.
Una società ricorreva per la cassazione della sentenza che l'aveva condannata al pagamento delle differenze sul trattamento di fine rapporto per omesso conteggio, nella sua liquidazione, delle indennità di mancato preavviso e di mancato godimento delle ferie, in quanto emolumenti aventi loro causa – e non mera occasione – nel rapporto di lavoro, pertanto rientranti nella previsione dell'art. 2120 c.c. Denunciava la ricorrente l'erroneo computo delle indennità in questione in quanto la contrattazione collettiva le escludeva espressamente dalla tassativa previsione delle voci da conteggiare.
La Cassazione, accogliendo il ricorso della società, afferma che né l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, né l'indennità per ferie non godute rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto. L'indennità di mancato godimento delle ferie, difatti, è “esclusa dal calcolo del T.F.R. in modo non indiretto ma chiaro ed univoco, non già per espressa menzione e tuttavia ben ricavabile dalla disciplina, in via più generale, di un'autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini, contenuta negli accordi collettivi nazionali” di riferimento. L'indennità di mancato preavviso, invece, non rientra nel conteggio poiché “non dipendente dal rapporto di lavoro per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del predetto rapporto, per la natura obbligatoria del preavviso comportante la risoluzione immediata del rapporto”. A parere della Corte, quindi, non è ravvisabile un'efficacia reale del preavviso di cessazione del rapporto di lavoro, che porterebbe a ritenere, al contrario, l'indennità sostitutiva quale vera e propria retribuzione in ragione del fatto che, in caso di recesso immediato, il rapporto di lavoro prosegue egualmente fino al termine del preavviso. |