Legittime le assunzioni a termine per sostituire lavoratori in ferie?

La Redazione
29 Febbraio 2016

Con sentenza n. 2921/2016 la Cassazione, ribadendo che la delega ai contraenti collettivi di cui all'art. 23, L. n. 56/1987 costituisce una “delega in bianco”, ritiene legittima la stipula di contratti a termine per sostituire lavoratori in ferie, prevista dal CCNL.

Cass. sez. lav., 15 febbraio 2016, n. 2921

La Cassazione, ribadendo che la delega ai contraenti collettivi di cui all'art. 23, L. n. 56/1987 costituisce una “delega in bianco”, ritiene legittima la stipula di contratti a termine per sostituire lavoratori in ferie, prevista dal CCNL.

Dichiarata dai giudici territoriali la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato, la società datrice di lavoro ricorreva per la cassazione della sentenza, sottolineando che:

  • la delega ex art. 23 permette alle parti sociali di individuare liberamente nuove e diverse ipotesi di assunzione a tempo determinato,
  • la causale inerente alle esigenze organizzative, conseguenti al godimento delle ferie da parte del restante personale, non richiedeva la specifica prova del nesso eziologico.

Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ribadisce che il citato art. 23 “consente che vengano individuate, nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, specifiche fattispecie in relazione alle quali sia consentita l'apposizione al contratto di lavoro di un termine, senza alcun riferimento a particolari esigenze o condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, essendo sufficiente che la contrattazione collettiva indichi la percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, considerato che l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro costituisce idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia dei loro diritti”.

Nel caso di specie, l'assunzione a termine disposta per sostituire lavoratori in ferie soddisfa pienamente la necessità prevista dall'art. 8, co. 2 del CCNL di settore, ciò che non consente un sindacato ulteriore del giudice rispetto a quello operato dalle parti sociali.

Conclude la Cassazione che l'unico presupposto per l'operatività dell'autorizzazione contrattuale è, dunque, la stipulazione del contratto a termine nel periodo giugno-settembre; al contrario, non costituisce presupposto per la sua operatività l'onere del datore di lavoro di provare in concreto l'esigenza sostitutiva, né la relazione causale tra questa e l'assunzione del lavoratore con specifico riferimento all'unità organizzativa di destinazione.

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