Decadenza dell'azione di regresso e sentenza penale dibattimentale di prescrizione del reato
01 Luglio 2016
Massima
In tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso in sede dibattimentale con sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL inizia a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla sua mera emanazione. Il caso
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2003 l'INAIL agiva in regresso per recuperare le somme erogate in favore di un lavoratore infortunato. Nel caso di specie il processo penale si era concluso con una sentenza dibattimentale di prescrizione del reato di lesioni personali colpose, pubblicata il 4 febbraio 2000 e passata in cosa giudicata il 10 marzo successivo.
Il responsabile civile si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione dell'azione esercitata dall'Istituto.
Il Tribunale adito respingeva l'eccezione proposta, ravvisando la tempestività del ricorso, depositato quando ancora non era trascorso il termine triennale, di cui all' art. 112, ult. co., D .P.R. n. 1124/65 , decorrente dal passaggio in giudicato e non dalla pubblicazione della sentenza dibattimentale.
La Corte di Appello smentiva il giudice di prime cure e dichiarava estinta l'azione di regresso, assoggettata al termine triennale di prescrizione decorrente dalla pubblicazione della sentenza penale dibattimentale di prescrizione del reato e non dalla data della sua irrevocabilità, a cui si deve far riferimento, a parere del giudice del gravame, solo in presenza di una sentenza penale di condanna.
Con ricorso per cassazione l'INAIL chiedeva l'annullamento della sentenza di merito, nel capo in cui l'azione di regresso era stata assoggettata al termine triennale di prescrizione e non di decadenza e nel capo in cui il dies a quo era stato identificato con il giorno della pubblicazione della sentenza e non con quello della sua irrevocabilità.
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di merito. La questione
Le questioni in esame sono le seguenti:
La soluzione giuridica
La Suprema Corte ribadisce quanto già detto in altre occasioni e, cioè, che in presenza di una sentenza penale dibattimentale con cui si dichiara la prescrizione del reato l'azione di regresso esperibile dall'INAIL è assoggettata al termine triennale di decadenza decorrente dal passaggio in giudicato della medesima.
In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno dato seguito all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni unite del 1997, secondo cui il termine decadenziale di cui alla prima parte dell'ultimo comma dell' art. 112, D .P.R. n. 1124/65 , applicabile nel caso di mancato accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, decorra dalla data della sentenza penale di non doversi procedere “(id est: dal momento del suo passaggio in giudicato)” ( Cass. S.U., 16 aprile 1997, n. 3288 , in Resp. civ. prev., 1997, pp. 353 e ss., con nota critica di G. MARANDO; in Mass. giur. lav., 1997, pp. 441 e ss., con nota di R. GIOVAGNOLI).
Si tratta di un orientamento che si è consolidato nel tempo, sia in ordine alla natura decadenziale del termine in presenza di una sentenza penale di prescrizione del reato ( Cass. 5 marzo 2008 , n. 5947 ; Cass. 29 agosto 2006 , n. 18689 ; Cass. 27 settembre 2003 , n. 14405 ) sia in ordine alla sua decorrenza identificata con la data dell'irrevocabilità ( Cass. 5 marzo 2008 , n. 5947 ; Cass. 27 settembre 2003 , n. 14405 ; Cass. 6 settembre 2000 , n. 11722 ; Cass. 12 ottobre 1998 , n. 10097 ; Cass. 23 novembre 1991).
La Suprema Corte, inoltre, chiarisce che la fattispecie oggetto del suo esame è diversa da quella in cui il provvedimento conclusivo del procedimento penale si identifica con un decreto di archiviazione dell'azione penale ai sensi dell' art. 409 c.p.p. , in presenza del quale la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che il termine decadenziale decorresse dalla sua emanazione, ciò perché esso non è suscettibile di passare in giudicato, come avviene per le sentenze dibattimentali ( Cass. 25 gennaio 2012, n. 1061 ; Cass. 6 settembre 2000, n. 11722 ).
Infine, ad ulteriore fondamento della sua decisione, la Suprema Corte ricorda che anche le sentenze di primo grado di proscioglimento per prescrizione non passano in giudicato al momento della loro pubblicazione, ma solo se il Pubblico Ministero non proponga appello, “atteso che con sentenza in data 6 febbraio 2007 n. 26 la Corte costituzionaleha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006 , nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 c.p.p. , escludeva che il Pubblico Ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10, comma 2 della medesima legge nella parte in cui prevedeva che l'appello proposto dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore dell'indicata legge fosse dichiarato inammissibile ( Cass. pen., n. 8080/2007 e 8081/2007, n. 12695/2007)”.Osservazioni
Il giudizio della Corte si fonda sul sistema dicotomico disegnato dalle Sezioni unite del 1997, secondo cui l' art. 112, ult. comma, D.P.R. n. 1124/65 “contempla, nelle sue due disposizioni anzidette, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente, l'azione di regresso dell'INAIL soggiace nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte, ultimo comma, cit. art. 112) a termine triennale di decadenza, che (insuscettibile d'interruzione) decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte, ultimo comma, stesso art. 112) a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna”.
Sebbene nella prima parte dell'art. 112, co. 5, non si faccia riferimento esplicito al passaggio in giudicato della “sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo”, già le Sezioni unite del 1997 avevano distinto l'ipotesi in cui il provvedimento conclusivo del procedimento penale fosse suscettibile di giudicato, dal quale, pertanto, sarebbe decorso il termine di estinzione dell'azione di regresso, dall'ipotesi in cui, al contrario, il provvedimento fosse pronunciato nella fase precedente al dibattimento, in presenza del quale il medesimo termine inizia a decorrere dalla sua emissione.
In quest'ultima categoria si collocano il decreto di archiviazione ( art. 409 c.p.p. ) o la sentenza di non luogo a procedere ( art. 425 c.p.p. ), i quali non sono suscettibili di passare in giudicato, ma precludono, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini.
In sintesi, in mancanza di accertamento in sede penale del fatto-reato, il termine di decadenza a cui soggiace l'azione di regresso può iniziare a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento reso nella fase precedente al dibattimento ( Cass. 25 gennaio 2012, n. 1061 ) ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza penale resa in fase dibattimentale.
Infine sembra che la Suprema Corte abbia voluto tacitamente smentire la tesi prospettata in due diverse sentenze, laddove si è detto che in presenza di una sentenza penale di assoluzione ( Cass. 3 ottobre 2007, n. 20736 , in Guida dir., 2007, n. 46, p. 78) o di un decreto di archiviazione ( Cass. 10 marzo 2008, n. 6367 ), l'azione di regresso soggiace ad un termine di natura prescrizionale, stante il carattere eccezionale dell'istituto della decadenza, che non può essere oggetto di applicazione analogica, dovendosi, perciò, regolare l'estinzione dell'azione di regresso riferendosi esclusivamente alla seconda parte dell'ultimo comma dell' art. 112 D.P.R. n. 1124/1965 , che contempla un unico termine triennale di natura prescrizionale decorrente dalla sentenza penale irrevocabile, a prescindere, quindi, dall'esito del processo penale.
Pertanto, si allontana il superamento del sistema dicotomico disegnato dalle Sezioni unite del 1997, prospettato in dottrina ( Cass. 15 ottobre 2015, n. 20853 , in ilgiuslavorista.it, Giurisprudenza commentata del 16 dicembre 2015, con nota di A. Rossi , Quando la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di regresso rimane ancorata al passaggio in giudicato della sentenza penale;Cass. S.U., 16 marzo 2015, n. 5160 , in ilgiuslavorista.it, Giurisprudenza commentata del 16 aprile 2015, con nota di A. De Matteis , Termine di prescrizione dell'azione di regresso: decorrenza in caso di mancato inizio dell'azione penale; in Riv. inf. mal. prof., 2015, II, con nota diL. Crippa -A. Rossi , L'estinzione dell'azione di regresso per decorso del termine triennale di cui all'art. 112, D.P.R. n. 1124/65 in caso di mancato esercizio dell'azione penale ). |