Controlli e accordo sindacale

31 Agosto 2017

È legittimo l'utilizzo a fini disciplinari delle immagini video che incastrano un lavoratore intento a sottrarre un bene mobile aziendale nel 2017 (controllo difensivo), se le stesse sono visionate secondo le modalità previste da un legittimo accordo aziendale sull'installazione dell'impianto di videosorveglianza sottoscritto nel 2016, sebbene anteriormente al 2016 l'impianto di videosorveglianza fosse stato installato in azienda in modo illegittimo e non conforme alla legge? Quid iuris se il lavoratore eccepisce in sede giudiziale l'inutilizzabilità processuale delle registrazioni, poiché anteriormente all'accaduto (2017) ed anteriormente alla stipula dell'accordo sindacale (2016) in vigenza del quale le immagini sono state visionate alla presenza dei rappresentanti sindacali, l'installazione delle videocamere era illegittima?

È legittimo l'utilizzo a fini disciplinari delle immagini video che incastrano un lavoratore intento a sottrarre un bene mobile aziendale nel 2017 (controllo difensivo), se le stesse sono visionate secondo le modalità previste da un legittimo accordo aziendale sull'installazione dell'impianto di videosorveglianza sottoscritto nel 2016, sebbene anteriormente al 2016 l'impianto di videosorveglianza fosse stato installato in azienda in modo illegittimo e non conforme alla legge? Quid iuris se il lavoratore eccepisce in sede giudiziale l'inutilizzabilità processuale delle registrazioni, poiché anteriormente all'accaduto (2017) ed anteriormente alla stipula dell'accordo sindacale (2016) in vigenza del quale le immagini sono state visionate alla presenza dei rappresentanti sindacali, l'installazione delle videocamere era illegittima?

In forza di quanto disposto all'art. 4 L. n. 300/1970, l'accordo sindacale - o, in difetto, l'autorizzazione della DTL competente - è necessario perché il datore possa installare legittimamente apparecchi audiovisivi attraverso i quali possa realizzarsi un controllo dell'attività lavorativa, a prescindere dall'utilizzo concreto delle stesse (Cass. n. 45198/2016). A seguito del rilievo dell'illecito da parte dell'ispettore, questo fissa un termine entro il quale si dovrà procedere alla disinstallazione, a meno che si pervenga all'accordo, o si ottenga l'autorizzazione, in un momento successivo al rilievo ma precedente alla scadenza del termine suddetto. In tale ipotesi, essendo venuti meno i presupposti oggettivi dell'illecito, il datore potrà estinguere la contravvenzione in sede amministrativa pagando una determinata somma. È dunque configurabile la possibilità di stipulare un accordo sindacale anche successivamente all'installazione.

Nel caso di specie, le immagini sono utilizzabili, in quanto il furto è avvenuto in un momento successivo all'accordo sindacale. Gli Ermellini hanno sottolineato, inoltre, che per l'utilizzo di apparecchiature di controllo a tutela del patrimonio aziendale, senza la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, non è richiesto il consenso dei sindacati. Si confronti: Cass. n. 2899/2015 e n. 10636/2017.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.