Riposi giornalieri della lavoratrice madre: rinunce e sanzioni

La Redazione
29 Settembre 2015

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 23/2015, chiarisce se, nelle ipotesi in cui la lavoratrice madre non intenda usufruire, spontaneamente e per proprie esigenze, dei permessi già richiesti al datore di lavoro, può trovare applicazione nei confronti di quest'ultimo la sanzione prevista dall'art. 46 del T.U. maternità.

Nelle ipotesi in cui la lavoratrice madre non intenda usufruire, spontaneamente e per proprie esigenze, dei permessi già richiesti al datore di lavoro ex art. 39, T.U. maternità, può trovare applicazione nei confronti di quest'ultimo la sanzione contemplata dall'art. 46 T.U.?

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 23/2015 chiarisce che il diritto di fruire dei riposi in questione ha natura di diritto potestativo: il datore deve consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta.
Pertanto, qualora la lavoratrice madre scelga di esercitare il proprio diritto, fruendo dei summenzionati riposi, e il datore di lavoro non le consenta il godimento dei periodi di riposo troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 46.

Diversamente, qualora la lavoratrice madre presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la violazione dell'art. 39 e di conseguenza non potrà trovare applicazione la misura sanzionatoria ad essa collegata.


Resta ferma la possibilità, da parte degli organi di vigilanza, di effettuare eventuali verifiche in ordine alla spontaneità della rinuncia che deve essere giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice (ad es. frequenza di un corso di formazione, impossibilità di rientrare in casa in ragione di uno sciopero dei mezzi pubblici ecc.)

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