INPS: chiarimenti sugli aspetti non disciplinati dalla normativa NASPI

La Redazione
30 Luglio 2015

Con la corposa Circolare n. 142/2015 in materia di indennità di disoccupazione NASPI, l'Istituto ha voluto chiarire alcuni aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa di riferimento, ma che possono avere incidenza sulla prestazione.

Con la corposa Circolare n. 142/2015 in materia di indennità di disoccupazione NASPI, l'Istituto ha voluto chiarire alcuni aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa di riferimento, ma che possono avere incidenza sulla prestazione.

Nelle more dell'attuazione dell'art. 7, D.Lgs. n. 22/2015, circa gli effetti sulla NASPI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore, l'INPS chiarisce che, stante il rinvio alle disposizioni in materia di ASpI, si confermano le disposizioni attuative e di prassi sulla risoluzione del rapporto di lavoro e sulla decadenza dalla prestazione nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda e nell'ipotesi di rifiuto di partecipazione ad iniziative di politica attiva e di non accettazione di un'offerta di lavoro congrua. In dette ipotesi, l'elemento della distanza della sede di lavoro rispetto alla residenza del lavoratore (oltre 50 chilometri e/o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici) incide sia sul requisito di accesso alla tutela sotto il profilo della cessazione involontaria sia sul mantenimento della prestazione.

Accanto alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione ex art. 7, L. n. 604/1966, l'Interpello n. 13/2015 del Ministero del Lavoro ha precisato che non è ostativo al riconoscimento della NASPI il licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6, D. Lgs. n. 23/2015, né il licenziamento per motivi disciplinari.

In merito al requisito contributivo (almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione) l'Istituto illustra:

  • meccanismo di neutralizzazione;
  • neutralizzazione aspettativa sindacale ex art. 31, L. n. 300/1970;
  • neutralizzazione dei periodi di CIG in deroga;
  • neutralizzazione dei periodi di lavoro all'estero in Paesi non convenzionati.

Con riferimento, invece, al requisito lavorativo (trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione) si analizzano:

  • perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • eventi che consentono neutralizzazione ai fini della ricerca delle 30 giornate di lavoro “effettivo”, ovvero aspettativa sindacale, CIG in deroga e malattia integrata dal datore di lavoro.

Con l'occasione, inoltre, a seguito delle incertezze segnalate, l'INPS integra le disposizioni fornite dalla Circolare n. 94/2015 esponendo nel dettaglio i singoli passaggi relativi al calcolo della durata dell'indennità NASPI.

Per rispondere ai quesiti pervenuti in merito alla possibilità per il lavoratore di optare tra l'indennità di mobilità e la NASPI, l'atto di prassi descrive le differenze tra le due prestazioni con riferimento alla contribuzione versata dal datore di lavoro, ai requisiti di accesso, alla durata, alla misura ed alle tipologie di agevolazioni, per concludere che nell'ipotesi di licenziamento collettivo a seguito di procedura ex artt. 4 e 24, L. n. 223/1991, il lavoratore che abbia presentato apposita domanda di indennità di mobilità accede esclusivamente alla indennità di mobilità, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, e non ha facoltà di optare tra l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione NASPI. Tuttavia, nel caso di reiezione della domanda di indennità di mobilità, il lavoratore può, entro 30 giorni, manifestare espressamente la propria volontà di trasformare la iniziale domanda di indennità di mobilità in domanda di indennità di disoccupazione.

Infine, l'INPS analizza la disciplina dei rapporti tra NASPI e Servizio civile nazionale, gli effetti che esplica sull'indennità di disoccupazione una nuova attività lavorativa in corso di prestazione (con specifico riferimento a lavoro accessorio, lavoro intermittente e lavoro all'estero) o l'espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione, per concludere con alcune precisazioni alla Circolare n. 180/2014.

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