Emersione da lavoro irregolare: precisazioni dal Ministero

30 Ottobre 2014

La recente Circolare n. 5698/2014 fornisce ai datori di lavoro alcuni dettagli sulla gestione delle procedure di regolarizzazione contributiva in caso di emersione di rapporti subordinati ex art. 5 D.Lgs. n. 109/2012. Gli adempimenti descritti sono propedeutici all'ottenimento del DURC.

La Circolare n. 5698 del 24 ottobre 2014 interviene in riferimento ad alcuni quesiti formulati per il rilascio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). I chiarimenti, premette il Ministero, sono finalizzati a semplificare e permettere la definizione delle ultime domande di emersione secondo una coerente valutazione sull'intero territorio nazionale.

Regolarizzazione contributiva da parte dei datori tenuti alle denunce Uniemens

Il Ministero dell'Interno ha provveduto ad inviare all'INPS l'elenco delle domande di emersione per lavoro subordinato, EM-SUB, e quello dei codici fiscali dei lavoratori interessati all'emersione, cosicché l'Istituto possa procedere alla verifica dei pagamenti contributivi effettuati a favore dei lavoratori stessi nel caso:

  • di apertura della specifica posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione "5W";
  • di mancata apertura della specifica posizione contributiva contraddistinte dal codice di autorizzazione "5W" con versamento effettuato utilizzando la posizione contributiva già in precedenza attribuita dall'azienda per il versamento dei contributi dei lavoratori in forza e non interessati dal procedimento di emersione.

Regolarizzazione ed eventuale rateazione

L'esito dell'incrocio dei dati con le informazioni presenti sugli archivi dell'INPS sarà fornito agli Sportelli Unici che potranno così avviare le procedure di richiesta del DRC sullo Sportello Unico Previdenziale, essendo comunque necessario acquisire la notizia di regolarità contributiva anche dall'INAIL e, se previsto, per le imprese edili dalle Casse Edili.

Dato che le somme dovute, in considerazione del tempo trascorso dalla domanda di emersione, risultano essere di notevole consistenza, nella fase istruttoria del DURC, che gli Sportelli Unici dell'Immigrazione hanno richiesto sullo Sportello Unico Previdenziale, INPS, INAIL e, ove previsto, le Casse Edili, provvederanno a richiedere la regolarizzazione della contribuzione omessa con il preavviso di accertamento negativo di cui all'art. 7, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007.

La regolarizzazione da pare del datore di lavoro potrà avvenire anche con modalità rateale nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti degli Enti previdenziali in tema di rateazioni.

Qualora l'omessa contribuzione sia stata, nel frattempo, affidata per il recupero all'Agente della Riscossione, la rateazione dovrà risultare concessa dall'Agente competente.

Tardivo pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro

La Circolare precisa che, sia nelle domande di lavoro domestico (EM-DOM) sia nelle domande di lavoro subordinato (EM-SUB), deve ritenersi legittimo il pagamento dei contributi pari ad almeno sei mesi, di cui all'art. 5 comma 5 D.Lgs. 109/2012, anche quando lo stesso sia intervenuto tardivamente, successivamente alla cessazione del rapporto.

Si ritiene, infatti, che il pagamento tardivo dei contributi consenta il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.

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