Licenziamento per inidoneità fisica
31 Marzo 2016
Sussiste giustificato motivo oggettivo di licenziamento se l'inidoneità fisica riguarda mansioni diverse da quelle previste nella lettera di assunzione?
In base alla recente modifica dell'art. 2103 c.c., ad opera dell'art. 3 D.lgs. n. 81/2015, si individuano due sistemi di adibizione a mansione, differenti da quelli concordate al momento dell'assunzione: uno orizzontale, riconoscendo in capo al datore il potere di assegnare il lavoratore a mansioni rientranti nel medesimo livello di inquadramento e categoria delle ultime effettivamente svolte, e uno verticale, ossia la collocazione a mansioni appartenenti ad un livello inferiore o superiore, fissando in queste ultime due ipotesi limiti specifici, nonché determinati effetti laddove lo svolgimento di mansioni superiori si protragga per un certo arco di tempo. Nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga, di fatto, mansioni non individuate nel medesimo livello di inquadramento e categoria, non sarà sufficiente il consenso di quest'ultimo per rendere valido il mutamento di mansioni. Dovrà dunque essere qualificato come illegittimo il licenziamento giustificato da inidoneità fisica relativamente alle diverse mansioni svolte. In merito si veda: Corte di Cassazione sent. n. 24377/2015
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