Lavoratrici autonome dello spettacolo e congedo di maternità: conferma dell’orientamento consolidato

La Redazione
31 Maggio 2017

L'INPS, con il Messaggio n. 2214 del 30 maggio 2017, ha fugato ogni dubbio in merito alla possibilità di godimento, per le lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al PALS, del congedo di maternità disciplinato dall'art. 20 TU maternità/paternità.

L'INPS, con il Messaggio n. 2214 del 30 maggio 2017, ha fugato ogni dubbio in merito alla possibilità di godimento, per le lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al PALS, del congedo di maternità disciplinato dall'art. 20 TU maternità/paternità.

La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali ha motivato la sua risposta affermativa ripercorrendo il suo storico orientamento, ricordando che, come noto, l'assicurazione maternità opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al PALS, prescindendo dalla natura del rapporto lavorativo e, parallelamente, attribuendo i relativi obblighi contributivi al datore di lavoro.

Inoltre, di stretta attualità rimane la Circolare n. 10314 del 16 giugno 1983 che, in sinergia con la Circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982, chiarisce come la disciplina dell'indennità giornaliera di maternità spettante alle lavoratrici per i periodi di astensione obbligatoria risulti contenuta nella ancor più risalente legge n. 1204 del 1971 poi sostituita dal D. Lgs. n. 151/2001.

È, dunque, su queste fonti normative che la Direzione Centrale fonda la sua risposta, statuendo che alle lavoratrici autonome dello spettacolo si applicano sia le norme contenute nel D. Lgs. n. 151/2001, sia, in materia di trattamento economico, le disposizioni contenute nel medesimo testo di legge relative all'istituto della flessibilità del congedo di maternità.

L'odierna interpretazione risulta, quindi, conforme anche al Messaggio n. 13279 del 2007, in cui la stessa Direzione affermava che “sotto il profilo del trattamento economico, l'indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all'indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post partum delle giornate medesime, secondo quanto disposto dall'art. 22 del DPR n. 1026/1976”.


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