Omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali dei lavoratori: come evitare l’azione penale?

La Redazione
31 Agosto 2017

Nel caso in cui il datore di lavoro ometta di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali dei suoi lavoratori ha la facoltà, prima della comunicazione della notizia di reato, entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, di definire il contenzioso in sede amministrativa.

Nel caso in cui il datore di lavoro ometta di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali dei suoi lavoratori ha la facoltà, prima della comunicazione della notizia di reato, entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, di definire il contenzioso in sede amministrativa.

Così ha deciso la Suprema Corte con sentenza n. 39332/17 depositata il 21 agosto.

Il caso. La Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza resa dal Giudice di prime cure che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 81 c.p. e all'art. 2 L. n. 638/1983, per aver omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. L'imputato ricorre per cassazione.

Causa di non punibilità. Sul punto, la Suprema Corte rileva che le Sezioni Unite Penali hanno ribadito che l'art. 2, comma 1-bis, L. n. 638/1983 secondo cui «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione», prevede la possibilità, prima della comunicazione della notizia di reato, di definire il contenzioso in sede amministrativa. Tale facoltà, però, deve essere esercitata entro 3 mesi a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni.
Inoltre, continuano i giudici, sempre per poter esercitare tale facoltà, l'avviso di accertamento inviato dall'INPS al datore di lavoro deve contenere l'indicazione del periodo cui si riferisce l'omesso versamento delle ritenute, il relativo importo, l'indicazione dell'ente presso il quale deve essere effettuato il versamento entro i 3 mesi e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità sopra descritta.
Nella fattispecie, nonostante l'accertamento della violazione gli fosse stato regolarmente notificato, l'imputato non ha provveduto a versare quanto dovuto, pertanto, anche per la novità della questione proposta, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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