Illegittima la trattenuta, ma non la sua mancata restituzione

31 Ottobre 2014

La trattenuta del 2,5% sul TFR dei dipendenti statali era stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale. La sua mancata restituzione, però, non è illegittima. A statuirlo è la stessa Consulta, con la sentenza n. 244/2014 del 28 ottobre scorso.

Nel 2012 la Corte Costituzionale era già intervenuta nella materia contesa con sentenza n. 223, stabilendo l'illegittimità della trattenuta del 2,5% sul trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, misura introdotta con l'estensione anche a questi ultimi del regime di TRF ex art. 2120 c.c..

A seguito dell'intervento della Consulta, la L. n. 228/2012 aveva abrogato il censurato art. 12, co. 10, D.L. n. 78/2010, ma allo stesso tempo aveva estinto di diritto tutti i ricorsi in corso, stabilendo che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti. Di conseguenza, mentre alcuni dipendenti erano riusciti ad ottenere la restituzione delle trattenute avvenute tra il 2010 ed il 2012, altri, al contrario, non avevano ottenuto la restituzione poiché parte di un contenzioso non era ancora finito.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 244 del 28 ottobre scorso, però, dichiara tale disparità non illegittima. Come si legge dal testo della pronuncia, infatti:

  • il TFS è diverso e normalmente “migliore” rispetto al TFR disciplinato dall'art. 2120 c.c., per cui il fatto che il dipendente partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% (sull'80% della sua retribuzione), non integra un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al TFR;
  • non è illegittima la disposta estinzione dei giudizi in corso, atteso che l'interesse dei ricorrenti alla restituzione del contributo del 2,50% è venuto meno con il ripristino (ad opera della normativa impugnata) del previgente regime di TFS, nel cui contesto quel contributo concorre a finanziare il fondo erogatore dell'indennità di buonuscita;
  • non è irragionevole la diversità di trattamento tra i dipendenti che, nelle more, abbiano ottenuto la restituzione del 2,50% con sentenza passata in giudicato (restituzione divenuta «indebita» a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010) e quelli che non l'abbiano ottenuta per il sopravvenuto ripristino dell'indennità di buonuscita. Ciò essendo inevitabilmente dovuto alla successione di diverse disposizioni normative ed al generale principio di intangibilità del giudicato.

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