Irragionevole durata del processo: la domanda di indennizzo non può essere proposta in via surrogatoria

Redazione scientifica
06 Ottobre 2017

La domanda di indennizzo per il danno non patrimoniale subìto in conseguenza dell'irragionevole durata del processo presupposto, ex l. n. 89/2001, non può essere proposta in via surrogatoria trattandosi di azione che per sua natura deve essere esercitata dal titolare.

Il caso. Sette eredi di un uomo, deceduto nelle more del procedimento civile in cui era attore, si rivolgono alla Corte d'Appello di Ancona per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'irragionevole durata del processo. La Corte territoriale accoglie parzialmente la domanda, negandola però ad uno dei sette eredi che non si era mai costituito nel giudizio presupposto, riconoscendogli solo la quota ereditaria all'equa riparazione spettante ai suoi dante causa per il periodo di superamento della ragionevole durata del processo compresi tra la data di costituzione e la data del decesso, e negandogli il diritto all'equa riparazione iure proprio. Gli eredi ricorrono in Cassazione con ricorso affidato a cinque motivi.

Azione surrogatoria e titolarità del diritto. La Corte di legittimità respinge il quinto motivo di ricorso, che lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. n. 89/2001, art. 6 CEDU e dell'art. 2900 c.c.. La Corte d'appello, secondo i ricorrenti, aveva errato nel negare la proponibilità della domanda di indennizzo da equa riparazione anche in via surrogatoria. La Cassazione chiarisce che l'azione surrogatoria, per sua stessa natura, non può essere esercitata in relazione a diritti ed azioni che possono essere fatti valere solo dal loro titolare. Il diritto all'equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla non ragionevole durata del processo rientra tra tali diritti perché — postula la Cassazione — la sua esistenza, connessa alla sofferenza morale patita dalla vittima dell'illecito, non può essere predicata in difetto di allegazione del danneggiato.

Tratto da: www.ridare.it

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