Non è impugnabile il fax che nega l'annullamento in autotutela

La Redazione
11 Ottobre 2017

Non sussiste un obbligo dell'Amministrazione a pronunciarsi sull'istanza di autotutela, dunque l'eventuale silenzio su di essa non può essere contestabile in sede giudiziale. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23634/2017.

Se Equitalia nega, con un fax, l'annullamento della cartella contestata in autotutela, il contribuente non può impugnare il documento emesso dall'ente per la riscossione. Lo dice la Cassazione, con l'ordinanza depositata il 9 ottobre 2017 n. 23634, con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un contribuente.

Il contribuente aveva ricevuto, nel 2012, una cartella di pagamento per IVA, sanzioni ed interessi; aveva presentato istanza di sgravio, per intervenuta prescrizione (la cartella si riferiva all'anno 1982) ma Equitalia aveva risposto con un fax con il quale negava l'annullamento della cartella.

Il giudice della CTR aveva confermato la sentenza con la quale la CTP aveva dichiarato inammissibile la sentenza; ciò, perché la nota di Equitalia comunicata via fax nel 2012 «non è ricompresa tra gli atti impugnabili tassativamente indicati nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e pertanto inidoneo a legittimare un'autonoma impugnazione da parte dell'interessato».

Così anche per i Supremi giudici. L'autotutela tributaria, infatti, costituisce un potere discrezionale esercitabile d'ufficio, non uno strumento di protezione del contribuente, del quale quest'ultimo può solo sollecitare l'esercizio ai fini della rimozione di una pretesa illegittimità dell'atto impositivo; non sussistendo un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela, l'eventuale silenzio su di essa non può essere contestabile in sede giudiziale.

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