Omessa sorveglianza sanitaria: quali sanzioni applicare
17 Ottobre 2017
Al fine di assicurare uniformità nel comportamento di tutto il personale ispettivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'INL, con Lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, ha chiarito quale sia il provvedimento sanzionatorio da applicare in caso di violazioni dell'obbligo di sorveglianza sanitaria.
Tale omissione, difatti, può essere ricondotta ad almeno tre diverse fattispecie, con evidente rischio di comportamenti diversificati nei vari uffici. L'Ispettorato, pertanto, precisa che l'omessa sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta alla violazione dell'obbligo sancito dall'art. 18, co. 1, lett. c), g) e bb) del D.Lgs. n. 81/2008:
Si ricorda, infine, che gli ispettori devono comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria ogniqualvolta l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia.
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