Il valore della causa incidentale di querela di falso ai fini della liquidazione delle spese
17 Ottobre 2017
Massima
Ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa incidentale di querela di falso deve ritenersi indeterminabile atteso che lo stesso è connaturato sia al significato del risultato finale che la controversia di falso è diretta a raggiungere, che alle possibili implicazioni al di fuori del processo dell'accertamento della falsità.
Il caso
In seno ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto sulla base di una scrittura privata, l'opponente/ingiunto disconosceva sia la sottoscrizione sia il contenuto della predetta scrittura privata. Dinanzi al Tribunale investito dell'opposizione veniva proposta istanza di verificazione. A quest'ultima veniva dato corso mediante espletamento di una consulenza tecnica sulla sottoscrizione, all'esito della quale veniva accertato che la sottoscrizione era riferibile all'ingiunto. L'opponente/ingiunto proponeva, allora, querela di falso incidentale, la cui trattazione veniva rimessa al Tribunale in composizione collegiale, che, all'esito dell'istruzione mediante prove per testi e interrogatorio formale del querelato, dichiarava la falsità totale del testo del documento. Avverso tale sentenza, il querelato proponeva appello. La Corte territoriale adita per il gravame, all'esito di una diversa valutazione delle risultanze probatorie orali, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la querela di falso con gravame delle spese di lite. Nei confronti della pronuncia della Corte distrettuale l'originario querelante proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui resisteva con controricorso l'originario querelato. La questione
Il motivo che viene in rilievo ai fini del presente contributo è il terzo. Infatti, con tale motivo il ricorrente per cassazione (il soggetto che in origine aveva proposto querela di falso incidentale) censura la violazione dell'art. 91 c.p.c., ma sotto due diversi aspetti. In particolare, con la prima censura (i) afferma che erroneamente la sentenza impugnata aveva liquidato a carico del ricorrente le spese della ctu (v. Nella liquidazione delle spese del procedimento incidentale di querela di falso si devono ricomprendere anche quelle della ctu del procedimento principale, in ilprocessocivile.it), nonostante la stessa non fosse stata espletata nel giudizio incidentale di falso ma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; mentre con la seconda (ii) sostiene che nella liquidazione delle spese la Corte territoriale aveva ecceduto rispetto a quanto dovuto in base al d.m. n. 127/2004 e, di seguito, in base a quello n. 140/2012. Orbene il profilo oggetto di esame è il secondo per il quale si pone il preliminare problema relativo alla determinazione del valore della causa incidentale di falso. In sostanza, la questione a cui ha fornito una risposta la Suprema Corte è la seguente: per la determinazione del valore della controversia di querela di falso proposta incidentalmente, ai fini della liquidazione delle spese, deve o meno farsi riferimento (nell'an o nel quantum) al giudizio principale che lo ha generato? Le soluzioni giuridiche
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondata la specifica censura indicata nel paragrafo che precede, oggetto di esame nel presente contributo. In particolare, al quesito sollevato dalla predetta censura la Suprema Corte dà risposta negativa, affermando, in sostanza, che nella determinazione del valore della causa incidentale di falso non debba farsi riferimento al giudizio principale all'interno del quale è stata proposta la querela di falso. Nello specifico, il ragionamento seguito dai Giudici prende le mosse dal rilievo per cui il giudice che chiude davanti a sé il procedimento di querela di falso in via incidentale (che, in ragione della competenza del tribunale collegiale, non ha avuto luogo nell'ambito del procedimento in cui la controversia sul falso è insorta) deve senza dubbio liquidare le spese giudiziali relative allo svolgimento del procedimento. Posta tale premessa, alla stregua della quale il giudice che chiude il provvedimento davanti a sé è legittimato a provvedere sulle spese giudiziali, il Collegio afferma che - in tal modo dando risposta al primo aspetto relativo alla censura in ordine alla liquidazione delle spese - il giudice della querela di falso in via incidentale, proposta contro una scrittura privata precedentemente verificata nel giudizio principale con una ctu quanto alla provenienza della sottoscrizione, legittimamente procede anche alla liquidazione delle spese di detta ctu; ciò in quanto l'attività svoltasi con la verificazione ed il suo risultato sono ex post strumentali al procedimento incidentale e, quindi, la liquidazione è giustificata dall'applicazione del principio di causalità. Successivamente a tale passaggio, i Giudici Supremi concludono - in tal modo rispondendo al secondo profilo della censura in ordine alla liquidazione delle spese giudiziali (in esame) - affermando che «[…] ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa incidentale di querela di falso deve ritenersi indeterminabile, […] giacché esso è connaturato: a) sia al significato del risultato finale che la controversia di falso è diretta a raggiungere, che è quello di eliminare la verità del documento anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta; b) sia alle possibili implicazioni al di fuori del processo dell'accertamento della falsità, che sono immaginabili nonostante che la sentenza che accerta la falsità non metta capo all'accertamento dell'autore del falso a o meno della falsità […]». Osservazioni
La risposta offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento appare condivisibile in quanto rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura del giudizio di querela di falso. Infatti, al fine di dare risposta al quesito suindicato (i.e. se per la determinazione del valore della querela di falso proposta incidentalmente, ai fini della liquidazione delle spese, debba o meno farsi riferimento al giudizio principale che lo ha generato), appare dirimente l'individuazione della natura del giudizio incidentale di falso, ovvero se lo stesso in quanto incidentalmente proposto all'interno del giudizio principale sia per ciò solo dipendente da quello principale oppure se, nonostante la proposizione dello stesso nell'ambito del giudizio cd. principale, esso sia del tutto autonomo. Orbene, a tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 28 maggio 2007, n 12399) ha statuito che la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva) ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che pur se attivato in via incidentale è comunque autonomo, avendo ad oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata. Infatti, per giurisprudenza unanime, «la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, ed il tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio» (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2000, n. 8362). Sulla scorta di siffatte pronunce la giurisprudenza ha altresì chiarito che il procedimento incidentale di querela di falso, ancorché si sia generato nell'ambito di altro giudizio, assume una sua autonomia di trattazione, che sfocia in una decisione, impugnabile nei modi ordinari, cioè come sentenza di primo grado, e ciò anche allorquando la querela incidentale venga proposta in appello (Cass. civ., sez. VI, 23 giugno 2014, n. 14153). Ne discende che la sentenza resa su di esso è impugnabile con l'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. e non con il ricorso per cassazione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro di essa proposto deve essere dichiarato inammissibile. Allo stesso modo, nel caso in cui la querela di falso sia proposta in via incidentale innanzi al Tribunale in grado d'appello e venga emanata un'unica sentenza che decide sia sull'appello che sulla querela di falso, il capo relativo a quest'ultima deve essere impugnato innanzi alla Corte d'appello competente in forza del principio del doppio grado di giurisdizione (Cass. civ., sez. II, 13 aprile 1999, n. 3625). L'affermata autonomia del procedimento per querela di falso impedisce che, ai fini della determinazione del valore dello stesso, si faccia riferimento, nell'an o nel quantum, a quello che lo ha generato. La pronuncia in commento, riprendendo il filo tracciato dalle predette pronunce e allargandone la portata interpretativa, ha ulteriormente statuito che il valore della causa incidentale di querela di falso deve ritenersi indeterminabile, atteso che lo stesso è connaturato sia (i) al risultato finale che la controversia di falso è diretta a raggiungere, i.e. è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta, sia (ii) alle possibili implicazioni che l'accertamento della falsità esplica al di fuori del processo come ad esempio in ordine all'accertamento dell'autore del falso.
|