Estromessa la documentazione prodotta in giudizio se il deposito digitale è irrituale

La Redazione
20 Ottobre 2017

La costituzione in giudizio, tardiva o irrituale della parte resistente non ne comporta l'inammissibilità, ma la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio, dovendole riconoscersi il diritto di difendersi così come previsto dall'art. 24 Cost...

La costituzione in giudizio, tardiva o irrituale della parte resistente non ne comporta l'inammissibilità, ma la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio, dovendole riconoscersi il diritto di difendersi così come previsto dall'art. 24 Cost., in questo caso esso non può essere esteso alla possibilità della parte resistente di far salvi anche gli atti e le prove di cui intende avvalersi per inefficacia sostanziale degli applicativi in via telematica delle procedure, soprattutto in considerazione del fatto che il termine di cui all'art. 32 è da considerarsi perentorio anche in assenza di espressa previsione legislativa per lo scopo che persegue e per la funzione che adempie rispetto al principio di difesa e a quello di contraddittorio.

È dunque irrituale il deposito digitale della costituzione in giudizio della parte resistente e la conseguente estromissione della documentazione prodotta, qualora il deposito del ricorso introduttivo è avvenuto in maniera cartacea prima dell'attivazione del processo tributario telematico; viene ricordato, inoltre, che la modalità di comunicazione e/o notificazione telematica è legittima solo se il ricorso viene proposto dopo l'attivazione del PTT.

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