Pignoramento di quote: il conflitto tra creditore pignorante ed acquirente va risolto ai sensi dell’art. 2914 n. 1 c.c.

24 Ottobre 2017

In tema di pignoramento della partecipazione nella s.r.l., il conflitto tra creditore pignorante ed acquirente della partecipazione va risolto applicando l'art. 2914 n. 1 c.c., con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state iscritte nel Registro delle Imprese successivamente all'iscrizione del pignoramento...
Massima

In tema di pignoramento della partecipazione a società a responsabilità limitata, il conflitto tra creditore pignorante ed acquirente della partecipazione va risolto applicando l'art. 2914 n. 1 c.c., con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state iscritte nel Registro delle Imprese successivamente all'iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, non essendo applicabile il terzo comma dell'art. 2470 c.c.

Il caso

Una società a responsabilità limitata Alfa, titolare di un diritto di credito nei confronti di uno dei propri soci, Caio, procedeva a pignorare l'usufrutto della partecipazione detenuta da costui nel proprio capitale sociale.

Il socio aveva, tuttavia, nel frattempo proceduto ad alienare il diritto di usufrutto in favore di un terzo, Sempronio, già titolare della quota in nuda proprietà.

Il terzo acquirente si opponeva al pignoramento azionato da Alfa eccependo la propria piena proprietà sulla quota.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione promossa da Sempronio. Alfa impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello, che confermava il provvedimento emesso dal Giudice di prime cure.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso promosso da Alfa sancendo la prevalenza dell'atto di cessione su quello di pignoramento.

Per meglio comprendere la portata della decisione in commento, è preliminarmente opportuno ripercorrere la successione cronologica degli atti in questione:

a) in data 1 dicembre veniva redatto l'atto notarile di cessione dell'usufrutto della partecipazione sociale da parte di Caio in favore di Sempronio (già nudo proprietario);

b) il successivo 5 dicembre, la società Alfa comunicava al Registro delle Imprese la notifica dell'atto di pignoramento dell'usufrutto della partecipazione di Caio detenuta in Alfa medesima;

c) il 12 dicembre, l'atto di cessione sub a) veniva depositato presso il Registro Imprese, protocollato e formalmente iscritto;

d) il 19 dicembre l'atto di pignoramento sub b) veniva protocollato presso il Registro Imprese;

e) il successivo 20 dicembre l'atto di pignoramento sub a) veniva formalmente iscritto nel Registro delle Imprese.

Dallo svolgimento dei fatti, per come descritti in atti, si evince dunque che l'iscrizione dell'atto di cessione presso il Registro delle Imprese avveniva prima dell'iscrizione dell'atto di pignoramento.

La questione

Con la pronuncia in commento la Cassazione si è per la prima volta espressa in tema di conflitto tra creditore procedente e terzo acquirente nell'ambito di un pignoramento di quote di S.r.l., questione di significativa rilevanza considerata l'assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto e la persistente lacuna normativa in materia.

Il nodo gordiano sotteso alla sentenza è costituito dalla individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie concreta.

A tale fine, dopo una breve ricostruzione dei fatti di causa, la Suprema Corte si sofferma ad analizzare il quadro normativo di riferimento prendendo posizione sulle diverse tematiche coinvolte.

La prima norma rilevante viene individuata nell'art. 2471 c.c., da ultimo novellato in occasione della riforma del diritto societario del 2009 e rubricato “Espropriazione della partecipazione”.

La disposizione disciplina la procedura di pignoramento delle partecipazioni sociali individuando tre distinte formalità da porre in essere: (i) la notifica dell'atto di pignoramento al debitore, (ii) la notifica dell'atto anche alla società e (iii) l'iscrizione del pignoramento nel Registro delle Imprese.

A seguito della predetta Riforma, di pari passo con l'abolizione dell'obbligatorietà del libro soci per le S.r.l., l'art. 2471 c.c. veniva modificato con la soppressione del periodo finale del primo comma in cui si stabiliva che, in esito alla notifica alla società, gli amministratori dovevano procedere senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.

L'attuale formulazione della norma prevede, dunque, come momenti essenziali la notificazione al debitore (la quale produce l'effetto della indisponibilità del bene pignorato) e l'iscrizione nel Registro delle Imprese (la quale produce l'effetto della opponibilità vero i terzi).

La scelta del bene oggetto di esproprio non è rimessa all'Ufficiale Giudiziario, ma direttamente al creditore che nell'atto di pignoramento deve indicare la denominazione, la sede della società cui le partecipazioni sono pignorate, nonché l'esatto ammontare nominale della partecipazione e la titolarità della stessa.

La notifica del pignoramento alla società ha lo scopo di renderla edotta delle vicende che incidono sul socio e sull'esercizio dei relativi diritti e al fine quindi di impedire che la società distribuisca utili al socio in quanto soggetto esecutato (Fiengo, Pignoramento di quote sociali, in questo portale).

Secondo l'interpretazione più recente il legislatore ha dato vita a una forma peculiare di pignoramento documentale sui generis coerente con la qualificazione della partecipazione sociale quale bene immateriale iscritto in un pubblico registro (tale natura è stata individuata, ex multis, in Cass. civ., sez. I, n. 13903/ 2014; Trib. Rimini, 12 maggio 2016; Trib. Udine, 18 febbraio 2013; Trib. Torino, 10 ottobre 2016; Trib. Milano, 13 giugno 2016 n. 1750; Trib. Firenze, 26 maggio 2015. In dottrina cfr. Rainelli, Il trasferimento della partecipazione in Sarale (diretto da) Le nuove s.r.l., Torino, 2008, 325; Salafia, Il nuovo modello di società a responsabilità limitata in Soc., 2003, 7).

Ulteriore norma presa in considerazione dalla Suprema Corte è l'art. 2470 c.c., volto a regolare il regime di efficacia e pubblicità del trasferimento delle partecipazioni.

Detta disposizione, nella sua vigente formulazione, stabilisce:

(i) che gli effetti del trasferimento di partecipazioni sociali si dispiegano nei confronti della società dal momento del deposito del relativo atto di cessione presso il competente ufficio del Registro delle Imprese (commi 1 e 2);

(ii) che il conflitto tra diversi acquirenti della medesima partecipazione sociale va risolto in favore dell'acquirente che per primo ha effettuato, in buona fede, l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche qualora il suo titolo sia di data posteriore (comma 3).

Pertanto, in forza dei primi due commi, il deposito dell'atto di trasferimento di partecipazioni sociali presso il competente Registro delle Imprese costituisce l'unica condizione di efficacia di detto trasferimento nei confronti della società e, conseguentemente, l'unica condizione di esercizio da parte dell'acquirente dei diritti sociali.

In ragione del comma terzo, invece, qualora sorga un conflitto tra più acquirenti della medesima partecipazione sociale, sarà la buona fede a costituire elemento di discrimen.

Secondo l'orientamento maggioritario come buona fede si intende l'ignoranza (senza colpa) di una alienazione anteriore avente ad oggetto la medesima partecipazione (cfr. De Luca, "Buona fede" e conflitto nell'attribuzione di quote di s.r.l. in RS, 2007; Rainelli, Il trasferimento della partecipazione in Sarale (diretto da), Le nuove s.r.l., Bologna, 2008, 319).

Infine, altra norma cardine per la risoluzione della questione sottesa al caso di specie è costituita dall'art. 2914 c.c., rubricato “Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati” e specificamente dedicato al conflitto tra i creditori pignoranti e il terzo acquirente del bene pignorato.

L'art. 2914 c.c. dispone l'inefficacia - nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione - di una serie di atti stipulati prima del pignoramento, ma trascritti posteriormente allo stesso. Nello specifico trattasi di:

  1. alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, qualora siano state trascritte successivamente al pignoramento;
  2. cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
  3. alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;
  4. alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

In sostanza i creditori possono ignorare la reale situazione giuridica di beni alienati e successivamente pignorati, dando prevalenza alla situazione legalmente apparente, al fine di assicurare una effettiva garanzia della conservazione del patrimonio del debitore e tutelare altresì l'affidamento dei creditori.

La norma si fonda dunque sul mancato compimento delle formalità che consentono di rendere opponibile ai terzi un determinato atto:

- la trascrizione per i beni immobili o per i beni mobili iscritti in pubblici registri;

- la notificazione al debitore ceduto o la sua accettazione per le cessioni di crediti;

- la data certa o la trasmissione del possesso per i beni mobili (Sub art. 2914, Commentario al Codice Civile a cura di Paolo Cendon, Milano, 1991, 140).

Quanto all'anteriorità degli atti specificamente elencati, occorre precisare che il momento di riferimento non è l'esecuzione del pignoramento, bensì la trascrizione dello stesso.

Le soluzioni giuridiche

Per risolvere la questione sottesa al caso de quo, i giudici ermellini si sono interrogati su quale sia, tra le norme sopra trattate, quella concretamente applicabile.

La Corte esclude dapprima l'operatività dell'art. 2470, comma 3, c.c. secondo il quale se la quota di S.r.l. è alienata con successivi contratti a più persone, quella che per prima tra esse ha effettuato in buon fede l'iscrizione nel Registro delle Imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è sorto in data posteriore.

Questa norma – precisano gli Ermellini – che dà rilevanza allo status di mala o buona fede dell'acquirente non può ritenersi applicabile in quanto dedicata specificamente al diverso tema del conflitto tra una pluralità di acquirenti della medesima quota dal medesimo dante causa.

Invero, come sottolineato al precedente paragrafo, la norma di cui sopra regola gli effetti degli atti di trasferimento di partecipazioni sociali nei confronti della società e il conflitto tra più acquirenti della medesima partecipazione; non, invece, il conflitto tra creditore pignorante ed terzi acquirenti.

La disposizione non appare, peraltro, applicabile neppure in via analogica: detta norma si pone come eccezionale nel regime della pubblicità in quanto combina il dato formale dell'iscrizione con lo stato soggettivo dell'iscrivente (in buona fede). La natura eccezionale del terzo comma dell'art. 2470 c.c. impedisce quindi, in mancanza di apposita previsione, la sua estensione.

Quanto, invece, all'art. 2471 c.c., la Suprema Corte evidenzia che esso rileva solo parzialmente ai fini della decisione in quanto norma dettata in punto di modalità di esecuzione del pignoramento, tematica non afferente la questione giuridica in analisi se non limitatamente all'aspetto “dell'iscrizione nel registro delle imprese” quale momento che “rende il pignoramento opponibile ai terzi”.

Ed è dunque con riguardo alla data di iscrizione che dovrà farsi riferimento per determinare quale sia l'atto anteriore tra quello di pignoramento e quello di alienazione del bene.

Ciò posto, dirimente è la disamina dell'art. 2914 c.c., specificamente dedicato al conflitto tra creditori pignoranti e terzo acquirente del bene pignorato, tuttavia con le opportune precisazioni.

Tale disposizione, come già evidenziato, non contempla il caso della cessione di quota di S.r.l. essendo rivolta solamente ai casi di

  1. alienazione di un bene immobile o mobile iscritto in un pubblico registro (l'acquirente prevale se ha trascritto il sui acquisto prima della trascrizione del pignoramento);
  2. cessione dei crediti;
  3. alienazioni delle universalità di mobili che non abbiano data certa;
  4. alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

Ebbene, secondo la Cassazione considerando che la quota di S.r.l. non è assimilabile né ad un credito (sub n. 2), né ad una universalità di beni mobili (sub. 3), “la scelta interpretativa è da farsi tra i numeri 1) e 4) e si basa sull'attribuzione alla partecipazione sociale della natura di bene mobile iscritto in pubblici registri ovvero di bene mobile suscettibile di «possesso» ai sensi dell'art. 2913 cod. civ. e del detto n. 4) dell'art. 2914 cod. civ.”.

Non potendosi tuttavia utilizzare la norma concernente i beni mobili - prosegue la Corte - in quanto la quota di S.r.l. non è suscettibile di possesso, non rimane altra opzione che utilizzare analogicamente il criterio dettato in relazione ai beni immobili e i beni mobili registrati.

Infatti, “sebbene l'alienazione della partecipazione della s.r.l. non si trascriva nei pubblici registri, ma si iscriva nel registro delle imprese - così come d'altronde anche il pignoramento - e sebbene non vi sia dubbio che la pubblicità commerciale, quanto agli effetti traslativi, non sia equiparabile alla pubblicità immobiliare, non sussistono ostacoli significativi all'applicazione dell'art. 2914, 1° comma, n. 1. cod. civ. al fine di dirimere il conflitto tra l'acquirente della partecipazione sociale ed il creditore pignorante”.

Così facendo, peraltro, la Cassazione disattende l'interpretazione offerta dalla Corte medesima in una precedente pronuncia (sentenza n. 10826/2014) che aveva escluso l'assimilazione della quota di S.r.l. ai beni immobili iscritti in pubblici registri (qualificandola invece quale bene immateriale) e affermato che l'iscrizione nel Registro delle Imprese era un requisito necessario, ma non sufficiente ai fini dell'opponibilità dell'atto di pignoramento ai terzi, richiedendosi l'ulteriore requisito della buona fede.

I giudici della S.C. danno atto del precedente orientamento, ma ritengono che tuttavia non sia opportuno “inferire la natura del bene di che trattasi, ai fini dell'applicazione di questa norma, dagli effetti della sua pubblicità”, ma piuttosto “prendere atto della previsione di un apposito regime pubblicitario che, di per sé, è idoneo a differenziare la partecipazione sociale dai beni mobili immateriali nonché dai beni mobili suscettibili di «possesso» ai sensi dell'articolo 2913 cod. civ. ed ai sensi dell'art. 2914, 1° comma, n. 4 cod. civ.”.

In sostanza, secondo l'interpretazione offerta dalla pronuncia in commento, vale il principio per il quale tra due formalità pubblicitarie configgenti, prevale quella eseguita con priorità temporale, e ciò a prescindere dallo stato di buona o mala fede di chi ha seguito per primo la formalità.

Osservazioni

Il provvedimento in esame - estremamente peculiare considerata anche l'assenza di precedenti in materia - apre la strada ad un nuovo filone interpretativo orientando l'operatore del diritto nella individuazione della norma applicabile in casi analoghi a quello di specie.

La pronuncia – da accogliere con favore – appare lineare nel suo iter logico-giuridico: in caso di alienazione della quota di S.r.l. successiva ad atto di pignoramento avente ad oggetto la quota medesima, l'acquisto è fatto salvo solo in caso di anteriorità di iscrizione dell'atto di trasferimento nel Registro delle Imprese rispetto all'atto di pignoramento. Viceversa, il terzo acquirente non sarà tutelato qualora l'iscrizione dell'atto di trasferimento segua quella dell'atto di pignoramento. Ciò in applicazione dell'art. 2914, comma 1, c.c. dedicato appositamente al conflitto tra creditori pignoranti e terzo acquirente del bene.

E' tuttavia pur vero, come già evidenziato da autorevoli autori, che la cessione di quote effettuata nell'imminenza di un pignoramento non sembra poter escludere la possibile applicazione di un'azione revocatoria, con responsabilità dell'acquirente in mala fede nei confronti del creditore pignorante per il danno che il creditore stesso abbia risentito a causa dell'inefficacia del pignoramento provocata dalla formalità pubblicitaria prioritariamente ottenuta dall'acquirente.

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