Conseguenze della scadenza del termine per l'opposizione o l'impugnazione di un atto di riscossione
25 Ottobre 2017
La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, il che non avviene nel caso degli atti (comunque denominati) di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva di entrate tributarie ed extratributarie in quanto, avendo natura di atti amministrativi, sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. |