Precetto notificato contestualmente all'ordinanza di assegnazione del credito: il terzo pignorato non paga le spese di esecuzione
27 Ottobre 2017
Massima
L'ordinanza di assegnazione del credito di cui all'art. 553 c.p.c. costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto nel momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione. Ne consegue che il creditore procedente non potrà intimare il precetto contestualmente alla notificazione dell'ordinanza di assegnazione, risultando inapplicabile il disposto dell'art. 479, comma 3, c.p.c., e in caso di notifica contestuale di tali atti è inapplicabile l'art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente. Il caso
All'esito di un procedimento di espropriazione presso terzi, il creditore procedeva a notificare al terzo pignorato l'ordinanza di assegnazione del credito, unitamente all'atto di precetto recante un importo superiore rispetto al credito assegnato, in quanto comprensivo delle spese sostenute per il precetto stesso. Il debitor debitoris provvedeva a pagare l'importo indicato nell'ordinanza di assegnazione, inducendo il creditore ad avviare l'esecuzione forzata per il recupero delle spese di precetto; avverso tale esecuzione il terzo pignorato (evidentemente in veste di debitore diretto) proponeva opposizione, accolta dal Giudice di Pace di Roma con decisione poi confermata, in sede d'appello, dal Tribunale. Si osservava, in particolare, che, poiché il terzo non è parte del processo esecutivo e non è tenuto a conoscerne gli atti, in base all'obbligo di buona fede e correttezza il creditore deve invitare il terzo ad un adempimento spontaneo in modo da evitare il pagamento delle ulteriori spese di precetto. Avverso tale decisione il creditore proponeva ricorso per cassazione rilevando che con la notifica dell'ordinanza di assegnazione il terzo pignorato diviene parte del processo esecutivo in qualità di debitore diretto, e che nell'ambito di tale procedimento l'ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo anche per le spese di precetto; si contestava, inoltre, l'esistenza – secondo i ricorrenti affermata dal giudice di merito – di una particolare tipologia di titoli esecutivi, che acquisterebbero efficacia solo dopo la preventiva richiesta stragiudiziale di adempimento, tipologia cui sarebbe stata ricondotta l'ordinanza di assegnazione. La questione
La questione su cui la Cassazione è stata interpellata riguarda la possibilità di addebitare al terzo pignorato le spese di precetto, laddove quest'ultimo atto venga notificato contestualmente all'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., quale titolo esecutivo. Le soluzioni giuridiche
Il percorso argomentativo seguito dalla Cassazione si fonda su un recente precedente di legittimità che ha chiarito come l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. acquisti efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, e a favore del creditore assegnatario, soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del debitor debitoris ovvero dal momento, successivo a tale conoscenza, che sia specificamente indicato nell'ordinanza stessa (in senso contrario, peraltro, si veda Cass. civ., 3 giugno 2015, n. 11493). Il principio, affermato con riguardo all'ipotesi in cui l'ordinanza di assegnazione si fondi sulla dichiarazione positiva resa dal terzo, troverebbe la propria ratio giustificatrice nell'estraneità di tale soggetto al processo di formazione del titolo esecutivo e nella conseguente presunzione della sua non conoscenza del titolo medesimo: in applicazione dell'art. 1264 c.c., infatti, il terzo, debitore ceduto, deve essere informato della cessione, sicché il debitor debitoris può dirsi tenuto all'adempimento soltanto dopo aver avuto conoscenza dell'ordinanza di assegnazione. La prima conseguenza di tale principio è l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 479, comma 3, c.p.c., in tema di notifica congiunta del titolo esecutivo e del precetto. La situazione è analoga a quella disciplinata dal precedente art. 477 c.p.c., in materia di efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi, dove la notifica disgiunta di titolo esecutivo e precetto è imposta dall'opportunità di consentire agli eredi di prendere conoscenza dell'obbligazione lasciata inadempiuta dal de cuius (a loro verosimilmente sconosciuta) e di disporre di un congruo termine per l'adempimento spontaneo: allo stesso modo, si afferma, il terzo pignorato che non sia stato parte del processo esecutivo nell'ambito del quale si è formata l'ordinanza di assegnazione presumibilmente ignora tale titolo esecutivo, sicché il suo mancato adempimento spontaneo deve qualificarsi come incolpevole. In altri termini, la notifica del precetto deve essere successiva alla notifica dell'ordinanza di assegnazione, in quanto il terzo pignorato deve essere messo a conoscenza del titolo esecutivo e deve disporre di un termine per provvedere all'adempimento spontaneo. La seconda conseguenza di tale principio è l'inapplicabilità dell'art. 95 c.p.c., ciò da cui discende che, in caso di contestuale notifica dell'ordinanza di assegnazione e del precetto, le spese di precetto restano a carico del creditore procedente; conseguentemente, l'atto di precetto che rechi l'indicazione anche di tali costi è da considerare in parte qua illegittimo e censurabile mediante lo strumento dell'opposizione all'esecuzione. Ad ulteriormente avvalorare le conclusioni raggiunte, la Corte fa inoltre riferimento alla recente Cass. civ., 24 maggio 2017, n. 13112, secondo cui sarebbe effettivamente possibile procedere alla contestuale notifica, al terzo pignorato, dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e del precetto – in quanto la prima costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo -, ma se in tale ordinanza è fissato un termine per l'adempimento, e il terzo vi provvede spontaneamente, le spese di precetto, ove intimate, non possono essergli richieste, in quanto evidentemente superflue.
Osservazioni
L'impossibilità di porre a carico del terzo pignorato le spese di esecuzione, laddove questi non abbia ricevuto notizia dell'ordinanza di assegnazione e non sia stato messo in condizione di procedere all'adempimento spontaneo, trova riscontro anche nella giurisprudenza di merito (si veda, ad esempio, Trib. Roma, 10 settembre 2009). Il ragionamento seguito da Cass. civ., n. 9390/2016, dalla quale il provvedimento in commento muove per rigettare il ricorso proposto dal creditore, non appare però pienamente condivisibile. Che l'ordinanza di assegnazione acquisti efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato solo quando quest'ultimo ne abbia conoscenza, con la conseguente impossibilità di procedere a contestuale notifica di titolo esecutivo e precetto – ché, di fatto, nel momento in cui si vorrebbe procedere a detto adempimento, non vi sarebbe un titolo esecutivo efficace -, è principio affermato solo con riguardo all'ipotesi in cui l'ordinanza di assegnazione sia pronunciata sulla base della dichiarazione positiva del terzo, e non anche laddove sia emessa all'esito dell'accertamento ex art. 549 c.p.c.: in quest'ultimo caso, infatti, il terzo diverrebbe parte del processo esecutivo, e in quanto tale sarebbe automaticamente da considerare a conoscenza del titolo esecutivo. Tuttavia, la conoscenza del titolo esecutivo (o, quantomeno, del suo iter di formazione) si ha senz'altro anche nell'altra ipotesi considerata, in quanto il terzo che renda la dichiarazione positiva è evidentemente consapevole che, sulla base di essa, andrà a formarsi l'ordinanza ex art. 553 c.p.c.. In definitiva, dunque, anche nella fattispecie in esame pare difettare quella totale ignoranza del titolo esecutivo, in capo al terzo pignorato, che la giurisprudenza vorrebbe porre a base dell'inapplicabilità degli artt. 479, comma 3 e 95 c.p.c.. Certo, permane comunque il rischio che il terzo pignorato, pur desideroso di adempiere spontaneamente, sia ingiustamente gravato delle spese di precetto: rischio che potrebbe essere agevolmente superato da una condotta dell'avvocato che richieda in via stragiudiziale al terzo pignorato l'adempimento spontaneo del proprio debito.
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