La restituzione delle ritenute sui dividendi è subordinata al pagamento dell'imposta sulle società
27 Ottobre 2017
In tema di distribuzione di dividendi, la Corte ha ricordato che la restituzione delle ritenute applicate sui dividendi erogati dalla società-figlia è subordinato al pagamento, da parte della società-madre, dell'imposta sulle società, da effettuarsi contestualmente alla distribuzione degli utili.
La vicenda prende avvio da una richiesta di pagamento di una somma a titolo di restituzione del rimborso della ritenuta del 5% dei dividendi e di altra somma relativa alla ritenuta d'imposta non versata (27,4%), oltre interessi e sanzione. La ricorrente rispondeva a tale richiesta lamentando una presunta erronea interpretazione delle norme comunitarie in ordine al regime d'esenzione in tema di imposte sui dividendi; e in subordine, l'omessa applicazione della convenzione tra Italia e Paesi Bassi in materia. La CTP decideva rigettando il ricorso, la questione andò in secondo grado dove fu nuovamente respinta. Infatti, la CTR ritenne che la condotta della ricorrente configurasse una fattispecie di abuso del diritto, nella forma del treaty shopping; di conseguenza, escluse che la stessa società potesse avere diritto alla restituzione della ritenuta subita sulla distribuzione dei dividendi effettuata dalla società partecipata.
Ora è la Cassazione a dover chiudere la questione. Con la sentenza n. 25264/2017 i giudici della Corte hanno dichiarato l'infondatezza del motivo di ricorso. In sostanza, per i giudici di legittimità è stato corretto l'assunto della CTR, secondo cui veniva esclusa la distribuzione dei dividendi per siffatti motivi:
Dal canto suo la ricorrente non ha dimostrato (quale società-madre), di aver assolto l'imposta prevista dalla Direttiva comunitaria n. 435/1990, come prescritto dall'art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973.
Dal combinato delle due disposizioni si ricava che il diritto alla restituzione delle ritenute applicate sui dividendi erogati dalla società-figlia era subordinato al pagamento, da parte della società-madre, dell'imposta sulle società, che era da effettuare contestualmente alla distribuzione degli utili.
Nel caso di specie la ricorrente non ha enunciato di essere soggetta nello Stato di residenza ad una delle imposte inidicate in Direttiva, avendo piuttosto provveduto a riproporre un certificato rilasciato dall'autorità fiscale dello Stato di residenza (riguardante appunto la sola residenza fiscale e non la sussistenza di tutti i requisiti di cui alla direttiva comunitaria).
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