Termine per proporre opposizione all’esecuzione e mancanza di titolo esecutivo
Rosaria Giordano
30 Ottobre 2017
Il d.l. n. 59/2016, conv. con modif. nella l. n. 118/2016, è intervenuto sull'art. 615, comma 2, c.p.c. introducendo un innovativo termine di decadenza per la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione nell'espropriazione forzata. Si prevede, infatti, che, di norma, e salve le eccezioni previste, il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione soltanto entro l'udienza di autorizzazione alla vendita o all'assegnazione.
Premessa
Il d.l. n. 59/2016, conv. con modif. nella l. n. 118/2016, è intervenuto sull'art. 615, comma 2, c.p.c. introducendo un innovativo termine di decadenza per la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione nell'espropriazione forzata.
Si prevede, infatti, che, di norma, e salve le eccezioni previste, il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione soltanto entro l'udienza di autorizzazione alla vendita o all'assegnazione.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il debitore di proporre opposizione all'esecuzione in un momento successivo a quello del provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione per fatti sopravvenuti: ad esempio, l'opposizione sarà esperibile sia per far valere un adempimento successivo rispetto al termine previsto a pena di decadenza per la proposizione del rimedio, sia per l'intervenuta risoluzione in sede cognitiva di una controversia di accertamento negativo della pretesa creditoria spiegata in executivis (che non abbia comportato l'integrale caducazione del titolo).
Inoltre, è fatta salva la possibilità per il debitore di proporre l'opposizione all'esecuzione in un momento successivo a quello previsto deducendo di non aver potuto interporre tempestivamente tale rimedio per causa a sé non imputabile, ovvero per le canoniche circostanze esterne costitute dal caso fortuito e dalla forza maggiore.
Potere del giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio la carenza di titolo esecutivo. Posizione del problema
La norma riformata non risolve, tra le altre, una questione che potrà rilevarsi di grande interesse anche sotto il profilo pratico, ossia quella della sussistenza per il giudice dell'esecuzione del potere di rilevare d'ufficio la mancanza di titolo esecutivo sebbene il debitore sia colpevolmente incorso nella decadenza dal proporre opposizione exart. 615, comma 2, c.p.c..
La problematica non è, come potrebbe apparire, di rilevanza soltanto teorica in quanto non essendo tenuto il debitore a partecipare alla procedura esecutiva e comunque a nominare a tal fine un difensore tecnico, ben può avvenire che lo stesso – certo non in grado, in genere, di verificare l'idoneità di un titolo a fondare l'esecuzione forzata – nomini un avvocato in prossimità delle operazioni di vendita o anche dopo quando viene invitato a rilasciare il bene pignorato con la pronuncia dell'ordine di liberazione, momenti della procedura esecutiva nei quali non è più possibile proporre opposizione all'esecuzione.
Peraltro, anche a prescindere da ciò, vi sono alcune ipotesi, anche ricorrenti, nelle quali sussistono contrasti tali, in dottrina e nella stessa giurisprudenza di legittimità, nell'attribuzione ad un titolo della natura di titolo esecutivo exart. 474 c.p.c. che il difensore del debitore ben potrebbe non rilevare tempestivamente la sussistenza della pur grave problematica. Si pensi, per tutte, alla complessa ricostruzione della latitudine oggettiva della sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato sin dalla l. n. 353/1990.
Occorre quindi interrogarsi, nel silenzio dell'art. 615, comma 2, c.p.c. novellato, se ove ricorra il vizio radicale della procedura esecutiva costituito dalla mancanza di titolo esecutivo il giudice dell'esecuzione possa, anche ove il debitore sia colpevolmente incorso nella relativa decadenza, rilevare d'ufficio la questione.
Segue. Titolo esecutivo come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad esecuzione forzata
Il nostro sistema processuale è ispirato, come attestato in apertura del Libro III del codice di procedura civile, al generale principio nulla executio sine titulo, principio da intendersi nel senso che l'esistenza di un valido titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per procedere ad esecuzione forzata, sicché detto titolo deve preesistere all'esecuzione stessa e persistere lungo tutto lo svolgimento della medesima.
In particolare, la regola nullaexecutio sine titulo pone nel titolo il presupposto necessario e sufficiente dell'esecuzione forzata, globalmente intesa quale percorso procedimentale preordinato alla realizzazione coattiva del diritto del creditore e postula, quindi, che il diritto del creditore di conseguire quanto gli è dovuto sia consacrato nella “rappresentazione documentale tipica” offerta dal titolo.
Invero, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che il creditore deve essere munito del titolo sin dall'inizio dell'esecuzione, non assumendo rilevanza l'eventuale sopravvenienza dello stesso nel corso della procedura esecutiva (tale non può considerarsi in ogni caso la correzione dell'errore materiale del titolo posto a fondamento dell'esecuzione: Cass. civ., n. 17349/2011).
In tale prospettiva, la caducazione del titolo prima della conclusione dell'esecuzione forzata ne determina l'inefficacia, con effetti ex tunc, facendo quindi venir meno gli atti già compiuti (Cass. civ., n. 15363/2011).
Segue. Il rilievo d'ufficio della mancanza di titolo da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione
Almeno nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità è incontroverso che quando è contestato il diritto di procedere a esecuzione il giudice dell'opposizione deve verificare non solo l'esistenza originaria, ma anche la persistenza del titolo esecutivo, perché la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determina l'illegittimità, con efficacia retroattiva, dell'esecuzione,in atto ovvero solo minacciata, sicché la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione e anche per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass. civ., n. 13249/2014; conf., tra le altre, Trib. Benevento, 24 giugno 2014).
La questione è invece discussa all'interno della dottrina.
In particolare, secondo alcuni, dall'autonomia tra le opposizioni e la procedura di esecuzione forzata, deve trarsi l'assunto per il quale non può trasferirsi al giudice del processo cognitivo di opposizione all'esecuzione il potere di rilevare d'ufficio la carenza di titolo esecutivo, potere proprio del giudice dell'esecuzione. Per altri, i quali ricostruiscono l'opposizione all'esecuzione in termini di azione di accertamento negativo della pretesa del creditore, diversamente sussistono tali poteri di rilevazione officiosa del giudice dell'opposizione all'esecuzione.
La soluzione proposta e le conseguenze pratiche
La giustificazione, salvo che in alcune fattispecie di esecuzioni cd. speciali, del potere espropriativo nei confronti del debitore esecutato soltanto in presenza di un valido titolo esecutivo, come si desume chiaramente dal disposto dell'art. 474 c.p.c., induce a ritenere che, in dispregio del maturare della preclusione a carico della parte, il giudice dell'esecuzione abbia, lungo tutto il corso della procedura, il potere/dovere di rilevare d'ufficio la mancanza di titolo esecutivo.
Questa conclusione appare confortata anche dall'elaborazione della dottrina, la quale non pone in discussione il potere del giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio la mancanza di titolo esecutivo quanto soltanto quella del giudice della cognizione, adito exart. 615 c.p.c., in assenza di una contestazione del debitore.
Il debitore potrà, pertanto, per sollecitare il giudice dell'esecuzione all'esercizio di detto potere, indirizzare al medesimo un'istanza ex art. 486 c.p.c. evidenziando la mancanza di titolo esecutivo.
Guida all'approfondimento
Andolina, Il titolo esecutivo dopo le recenti riforme del processo civile italiano, in Riv. esec. forz., 2007, 1 ss.;
Farina, Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un'esecuzione ingiusta, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, n. 1, 258;
Majorano, Questioni controverse in tema di poteri di rilevazione officiosa del giudice dell'opposizione all'esecuzione e di interpretazione del titolo esecutivo, in Riv. esec. forz., 2012, n. 1, 1 ss.;
A.A. Romano, L'azione di accertamento negativo, Napoli 2006;
Saletti-Vanz (-Vincre), Le nuove riforme dell'esecuzione forzata, Torino 2016, 353;
Trapuzzano, Preclusioni alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione in tema di espropriazione forzata, in www.ilprocessocivile.it.
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Sommario
Potere del giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio la carenza di titolo esecutivo. Posizione del problema
Segue. Il rilievo d'ufficio della mancanza di titolo da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione