Processo tributario: non è vincolante la ricevuta di spedizione
30 Ottobre 2017
Non è inammissibile quell'appello notificato a mezzo posta, nel quale il ricorrente non depositi entro trenta giorni la ricevuta di spedizione.
Lo ricorda la Cassazione con l'ordinanza del 23 ottobre 2017 n. 24951 . Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassare la sentenza della CTR, la quale aveva rigettato l'appello dell'ufficio perché non aveva depositato la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l'atto d'appello entro i trenta giorni prescritti dalla norma .
La Cassazione ha spiegato che “nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza”.
Con queste parole, la Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. |