Il progetto di tassazione (retroattiva) delle cessioni di opera d’arte, antiquariato, collezioni: un esempio di ‘arte’ legislativa

Mario Giannotta
03 Novembre 2017

Nella bozza di legge di bilancio 2018 (nel testo circolato ad oggi), era comparsa una corposa norma sulla tassazione dei redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.La norma era espressamente qualificata come di interpretazione autentica dell'art. 67, comma 1, lettera i) del d.P.R. n. 917/1986 e, altresì, prevedeva una disposizione transitoria che introduceva una transitoria opportunità per i contribuenti di far emergere spontaneamente le vendite di oggetti d'arte, antiquariato, poste in essere negli anni ancora accertabili, effettuate non oltre il 31 dicembre 2016.

Nella bozza di legge di bilancio 2018 (nel testo circolato ad oggi), era comparsa una corposa norma sulla tassazione dei redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

La norma era espressamente qualificata come di interpretazione autentica dell'art. 67, comma 1, lettera i) del d.P.R. n. 917/1986 e, altresì, prevedeva una disposizione transitoria che introduceva una transitoria opportunità per i contribuenti di far emergere spontaneamente le vendite di oggetti d'arte, antiquariato, etc. poste in essere negli anni ancora accertabili, effettuate non oltre il 31 dicembre 2016.

Al momento, l'introduzione di questa norma è stata accantonata e non compare nel testo sottoposto all'esame del Senato. Ci auguriamo che questo ripensamento sia fondato non (sol)tanto sugli effetti depressivi che – a dire degli interventi più recenti – essa genererebbe sul mercato di certi beni bensì sulla riflessione che detta norma, così come è stata ideata, non appare idonea a produrre gli effetti di gettito auspicati e aggrava i problemi che sembrava voler risolvere. Tuttavia, siccome la cronica mancanza di risorse non permette di escludere che la disposizione sia reintrodotta in una seconda fase, valgano un paio di riflessioni.

Chi scrive è favorevole all'introduzione di una tassazione dei redditi derivanti da queste transazioni (sia pure a condizioni diverse da quelle contenute nella norma accantonata). Tuttavia, la disciplina ipotizzata dalla bozza di legge di bilancio esibisce quantomeno un paio di difetti esiziali.

Il primo è la auto-proclamata natura interpretativa della norma. La previsione in commento, infatti, non si limita a interpretare l'art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR ma lo altera radicalmente. Nessuna norma interpretativa è in grado di assimilare la “vendita”, che è atto singolo, al concetto di “attività commerciale” (sia pure non esercitata abitualmente) prevista dall'art. 67, per la banale ma insuperabile ragione che una “attività commerciale” presuppone una pluralità di atti coordinati che disvelino la volontà del contribuente di comportarsi speculativamente, come intermediario, nella circolazione di quel bene. Non si vuole, beninteso, negare che esistano da tempo delle difficoltà nel discernere quando, sotto il prisma dell'art. 67, lett. i), il ricavato da una alienazione di un'opera d'arte o d'antiquariato operata da un privato (al di fuori dall'esercizio di un'impresa) debba essere considerata il frutto di un'attività commerciale e, sebbene non esercitata abitualmente, debba scontare la giusta contribuzione. Ma nemmeno si può pensare che siffatte difficoltà siano superate da una norma, come quella in commento, che interpretativa non è, perché non chiarisce, non enuclea significati delle parole ma modifica la lettera della norma. I dubbi sulla imponibilità o meno dei redditi derivanti da queste cessioni potrebbero essere superati con una previsione specifica e autonoma, che recida la tassazione di certe vendite dal concetto di “attività” e dall'intento speculativo che l'aggettivo “commerciale” disvela (fermo restando tutti i dubbi che siffatta previsione potrebbe ingenerare da un punto di vista della compatibilità con i principi costituzionali dell'imposizione sul reddito). Una norma siffatta non potrebbe che avere natura innovativa e riguardare manifestazioni di ricchezza che siano realizzate dopo la sua entrata in vigore. Il che, evidentemente, integrerebbe il peggior ‘difetto' per gli obiettivi contingenti ed urgenti che i redattori della legge di bilancio si pongono, perché escluderebbe dalla tassazione i redditi prodotti con vendite effettuate in passato (salvo che non siano accompagnate da altri atti che possano essere considerati, nella loro preordinazione e/o coordinazione, “attività commerciali non esercitate abitualmente”). Pensiamo, in particolare, a tutte quelle vendite, soprattutto all'estero, che i contribuenti hanno fatto emergere nelle due fasi della Collaborazione volontaria.

Il secondo dei difetti denunciati dalla norma è in qualche modo connesso a quest'ultima procedura. E', infatti, spontaneo pensare che l'idea di introdurre una norma di natura interpretativa come quella in commento abbia trovato una forte spinta nelle conoscenze acquisite dall'Agenzia nelle fasi della Collaborazione Volontaria, durante le quali sono emerse numerose transazioni su oggetti d'arte, antiquariato, etc.. Ebbene, ipotizzando che uno dei ‘collaboratori' non intenda regolarizzare spontaneamente questi redditi, viene da chiedersi quali poteri avrebbe l'Agenzia di accertare l'imposta sulla base della interpretazione autentica dell'art. 67, lett. i). Potrebbe, in altri termini, emettere un accertamento avente ad oggetto le imposte applicabili a quei redditi? La risposta non può essere che negativa. Qualora infatti il Collaboratore, nell'istanza di VD, abbia fedelmente fatto emergere la cessione di uno dei beni interessati dalla norma in commento e l'Agenzia non abbia ritenuto imponibile detto reddito, non sarebbe certo il sopravvenire di una norma d'interpretazione autentica la condizione sufficiente per poter emettere un accertamento integrativo di quello già definito in sede di Collaborazione Volontaria, posto che la nuova ermeneusi non rientra nei casi in cui l'art. 43, d.P.R. n. 600/1973 legittima l'esercizio del potere integrativo.

In conclusione, il ripensamento del legislatore in merito all'introduzione della norma in parola appare più che condivisibile: i contribuenti, l'amministrazione finanziaria e i giudici fanno volentieri a meno di quello che è immediatamente apparso un pessimo esempio di ‘arte' legislativa contemporanea e …retrospettiva.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.