La solidarietà tra struttura sanitaria e medico nei giudizi di risarcimento per responsabilità sanitaria
03 Novembre 2017
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del professionista sanitario (dipendente o non della struttura) concorre con la responsabilità contrattuale della struttura stessa? Rispondono, dunque, solidalmente ai sensi dell'art. 7 l. n. 24/2017? L'art. 7 l. n. 24 del 2017 non esclude in alcun modo il concorso tra l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria e quella nei confronti del professionista sanitario, né la possibilità di cumulo delle relative cause nel medesimo processo. Diverso è il titolo di responsabilità, in quanto la struttura risponde sempre a norma degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre il medico risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c., a meno che la prestazione sanitaria non sia stata resa “privatamente”, ossia in adempimento di un contratto stipulato con il paziente. É evidente perciò che il diverso regime di responsabilità può in concreto condurre ad esiti decisori di esito discorde in relazione alla struttura sanitaria e al medico, stante in particolare il diverso quadro degli oneri di allegazione e della prova connesso ai suddetti titoli di responsabilità, nonché i differenti regimi della prescrizione applicabili a seconda dei casi.Pur compiute queste premesse non si può escludere la solidarietà ai sensi dell'art. 2055 c.c. nel caso in cui sia accertata la responsabilità tanto del medico, quanto della struttura in relazione alla medesima vicenda sanitaria. Tale rilievo trova conferma nel costante orientamento della giurisprudenza formatosi in relazione a varie ipotesi in cui si può realizzare il concorso tra azioni risarcitorie fondate su diversi titoli di responsabilità ma riferibili allo stesso evento dannoso: orientamento ribadito recentemente anche a proposito della responsabilità sanitaria del medico e della struttura dal Tribunale di Milano (Trib. Milano, sent. 17 aprile 2014). Occorre chiarire che la solidarietà tra la pluralità dei concorrenti non è esclusa dal fatto che la responsabilità sia magari accertata in diversi processi, purché emerga in sede giudiziale una specifica valenza causale dei diversi concorrenti in relazione al verificarsi del danno. Il cumulo delle cause nello stesso processo è funzionale proprio ad evitare il conflitto (meramente logico) tra le decisioni riguardo al nesso di causalità attraverso una trattazione e una decisione congiunta sui medesimi fatti generatori di responsabilità in relazione alle diverse cause.
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