Agevolazione aree svantaggiate: il beneficio non decade in caso di mancata annotazione in fattura
07 Novembre 2017
La mancata apposizione sulle fatture della dicitura che i beni oggetto di agevolazione per investimenti in aree svantaggiate sono stati acquistati con il relativo credito di imposta, non può decretare la decandenza dal beneficio fiscale. Lo affermano i Giudici della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza del 31 ottobre 2017 n. 25905.
Il contribuente aveva inviato il modello CVS con la comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate; l'Agenzia delle Entrate, però, accertava che era stato omesso di riportare sulla fattura che i beni, oggetto di agevolazione, erano stati acquistati in virtù del credito di imposta concesso ex art. 8, della Legge n. 388/2000, notificando quindi l'atto di recupero dell'imposta.
“La Commissione Tributaria Regionale – si legge in ordinanza – facendo propria la tesi dell'Ufficio appellante, ha affermato che l'apposizione sulle fatture relative all'acquisto di beni o servizi per i quali è applicabile l'agevolazione fiscale, della dicitura “bene acquistato con il credito di imposta di cui all'art. 8 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388”, non è un adempimento meramente formale, ma ha natura sostanziale e comporta la revoca dell'agevolazione in caso di mancanza dell'annotazione. Tale conclusione, per quanto contenuta in circolari ministeriali, che prevedono l'obbligo formale e ne sanzionano l'inosservanza con la revoca dell'agevolazione, non trova conforto in alcuna previsione normativa”. I Giudici hanno tuttavia affermato che le Circolari ministeriali non sono fonte del diritto, e non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge o istituire cause di revoca dell'agevolazione fiscale. |