La validità dell’atto di licenziamento può derivare anche solo dalla sua lettura
08 Novembre 2017
In riferimento alla comunicazione dell'atto di licenziamento la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23503/2017, ha precisato che l'ingiustificato rifiuto da parte del dipendente di ricevere copia dell'atto comunicato solo verbalmente dal datore di lavoro non conferisce illegittimità al provvedimento, considerando che il rifiuto del destinatario di ricevere l'atto unilaterale recettizio non esclude che la comunicazione possa ritenersi regolarmente avvenuta.
La sentenza in questione nasce dalla pronuncia di una Corte di Appello, la quale aveva ritenuto perfezionatosi il licenziamento di un dirigente avvenuto mediante lettura dell'intimazione scritta effettuata al suo cospetto, ribaltando la decisione del primo grado. In conseguenza di ciò, il dirigente ricorreva per la cassazione della sentenza a lui sfavorevole.
La Suprema Corte, investita della questione, ha affermato in primis che da tempo nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che “nell'ambito del diritto sostanziale, il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere l'atto stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta” (Cass. sez. lav., nn. 12571/1999 e 1671/1981). Continuando nell'analisi del ricorso, la Corte ha avallato il parere dell'Appello, precisando ulteriormente che “se si accerta che la mancata ricezione della copia dell'atto è dovuta ad un ingiustificato rifiuto del lavoratore, la comunicazione verbale del licenziamento vale come legittima notifica dello stesso; in relazione al rapporto di lavoro infatti esiste, in linea di massima, l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche orali, sul posto di lavoro”.
Per questi motivi, la Cassazione ha respinto il ricorso del dirigente. |