La registrazione tardiva del contratto di locazione sana la nullità ex tunc

02 Ottobre 2017

Anticipando in parte il dictum del supremo organo di nomofilachia, la III Sezione civile della Cassazione ha stabilito che, in tema di locazione immobiliare (nella specie, per uso abitativo), la mancata registrazione del contratto determina...

Anticipando in parte il dictum del supremo organo di nomofilachia, la III Sezione civile della Cassazione ha stabilito che, in tema di locazione immobiliare (nella specie, per uso abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311/2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia e, in particolare, dall'espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti ex tunc dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998.

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