Sospensione della vendita forzata per il ripristino della continuità delle trascrizioni
13 Novembre 2017
Il Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., può sospendere l'esecuzione forzata per consentire ai creditori procedenti di munirsi del titolo ai fini della continuità delle trascrizioni con salvezza di tutti gli atti fino a quel momento compiuti. (Nel caso di specie, l'espropriazione immobiliare si insinuava su beni immobili di provenienza ereditaria sui quali l'esecutato non aveva ancora accettato l'eredità). |