Sospensione della vendita forzata per il ripristino della continuità delle trascrizioni

Redazione scientifica
13 Novembre 2017

In tema di espropriazione immobiliare, ai fini della salvaguardia del principio di economia processuale, il Giudice dell'esecuzione può sospendere la procedura in presenza di una situazione in itinere la cui incertezza è causata da un comportamento dell'esecutato chiamato all'eredità che esercita legittimamente un suo diritto.

Il Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., può sospendere l'esecuzione forzata per consentire ai creditori procedenti di munirsi del titolo ai fini della continuità delle trascrizioni con salvezza di tutti gli atti fino a quel momento compiuti. (Nel caso di specie, l'espropriazione immobiliare si insinuava su beni immobili di provenienza ereditaria sui quali l'esecutato non aveva ancora accettato l'eredità).

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