Problemi con il fornitore di energia elettrica e gas? Ci pensa il Garante

Redazione scientifica
15 Novembre 2017

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, mediante delibera 639/2017/E/COM ha approvato una procedura per la risoluzione delle controversie insorte tra clienti e gestori non risolte in sede conciliativa a causa della mancata partecipazione dell'operatore o del gestore al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.

Tutte le novità. Dal 1 gennaio 2018 s'innesta nel nostro sistema un nuovo strumento di tutela, volto a garantire i consumatori da abusi e comportamenti scorretti delle società fornitrici di energia elettrica e gas. Pertanto ogni cliente o utente finale, in caso di esito negativo del reclamo e fallimento del tentativo di conciliazione, per mancata partecipazione dell'operatore, potrà presentare istanza all'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico). Si tratta di una procedura snella che permette in tempi ragionevoli di definire le controversie insorte tra consumatore e gestore, ma resta sempre salva la possibilità di poter agire in sede giurisdizionale.

L'istanza può essere inoltrata tramite PEC (il regolamento precisa «preferibilmente») in un termine non superiore a 30 giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione e redatta sulla base di determinati requisiti.

Deve indicare:

  • i dati delle parti coinvolte;
  • la descrizione della fattispecie violata e le prove a sostegno della violazione;
  • la dichiarazione che attesti l'assenza del gestore al tentativo di conciliazione.

Procedura decisoria. L'Autorità può accogliere l'istanza e dare avvio alla procedura, o archiviarla se inammissibile o se la questione è risolta nelle more dal gestore. Instaurata la procedura, essa si conclude in 120 gg che decorrono dalla data di deposito dell'istanza, in tale termine le parti hanno facoltà di presentare memorie, deduzioni e depositare documenti, nonché presentare integrazioni e repliche alle produzioni avversarie.

La deliberazione conclusiva del collegio fissa il termine entro il quale le parti sono tenute ad adeguarsi alla decisione, il gestore potrà altresì essere condannato al rimborso delle somme indebitamente versate, ma resta salva la possibilità di ottenere il risarcimento del maggior danno in sede giurisdizionale. Sono escluse dall'ambito della disciplina le controversie che attengono al recupero credito o profili fiscali o tributari.

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