Responsabilità civile dei giudici di Cassazione: le cause a Perugia o a Roma?

Redazione scientifica
15 Novembre 2017

La Suprema Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente perché valuti l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa all'individuazione del giudice territorialmente competente a decidere le cause di responsabilità civile, ai sensi della l. n. 117/1988, inerenti a magistrati della Corte di Cassazione.

Il caso. Il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza “funzionale-territoriale” in favore del Tribunale di Perugia nella causa, promossa nei confronti dello Stato italiano, di risarcimento dei danni che si assumevano correlati all'operato di alcuni magistrati del Tribunale di Cagliari, della Corte d'appello di Cagliari e della Corte di Cassazione.

Viene proposto ricorso per regolamento di competenza chiedendo che la Cassazione dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma a decidere la causa di responsabilità civile ai sensi della l. n. 117/1988 promossa nei confronti dello Stato Italiano e, in subordine, che gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione di incostituzionalità dell'art. 4, comma 1, l. n. 117/88.

L'indirizzo interpretativo richiamato dalla decisione impugnata. Secondo l'indirizzo interpretativo (Cass. civ., n. 8997/2012 e n. 668/2013) richiamato espressamente dal Tribunale di Roma nella sua decisione, in tema di azione per la responsabilità civile dei magistrati, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, il criterio di collegamento di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4 l. n. 117/1988, opera nei confronti di tutti i magistrati, compresi quelli delle istituzioni di vertice, «non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto”, adoperato nell'art. 4 citato, atteso che tutti i magistrati, anche quelli che non hanno un “distretto” di appartenenza, operano comunque in una sede, rispetto alla quale può individuarsi la sede diversa ex art. 11 c.p.p. (Perugia), al fine di assicurare che i giudici competenti a decidere sulla responsabilità non siano prossimi ai giudici cui la responsabilità è ascritta».

Il procuratore generale e il ricorrente osservano, però, che sebbene nell'ordinanza impugnata il principio affermato dalle pronunce richiamate sia rappresentato come conforme al principio enunciato da Cass. civ., Sez. Un., n. 6307/2010 – in base al quale, per individuare il giudice territorialmente competente, il criterio di collegamento fissato dall'art. 11 c.p.p. vale anche per i giudici non ordinari, sebbene non articolati su base distrettuale - in realtà «si tratta di un principio del tutto innovativo in tema di responsabilità civile ex lege n. 117/1988». Le Sezioni Unite, infatti, si sono pronunciate sul criterio di collegamento territoriale in relazione a domande di equa riparazione introdotte ai sensi della l. n. 89/2001 (quando era ancora vigente il richiamo all'art. 11 c.p.p.).

L'indirizzo interpretativo contrapposto. Sul tema in esame, invece, si rinvengono principi di segno contrario, sia in sede civile (Cass. civ., n. 7922/2005; Cass. civ., n. 6551/2005; Cass. civ., n. 3243/1996) che in sede penale (Cass. civ., n. 30760/2009), avendo la Corte di legittimità sempre affermato che la disciplina dell'art. 11 c.p.p. in materia di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati non trova applicazione con riguardo ai magistrati della Corte di Cassazione, in quanto «la Corte di Cassazione, per organizzazione e compiti funzionali, opera a livello nazionale e non è “ufficio compreso” in distretto di Corte d'appello, con la conseguenza che in detta ipotesi la competenza va stabilita facendo applicazione delle ordinarie norme che disciplinano la competenza per territorio».

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