Sanzioni per trasmissione telematica tardiva: valido il cumulo giuridico

La Redazione
15 Novembre 2017

La Corte di Cassazione ha ricordato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, nel caso di plurimi "files" di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell'intermediario, in forza del principio del favor rei non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico.

Con l'ordinanza n. 27059/2017 la Corte di Cassazione ha ricordato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, nel caso di plurimi "files" di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell'intermediario, in forza del principio del favor rei non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

La questione che giunge dinnanzi ai giudici della Suprema Corte vedeva un controllo sul corretto utilizzo del servizio telematico per l'adempimento di obblighi previsti per lo svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni da parte delle società contribuenti.

La Commissione provinciale applicava il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 (con rideterminazione della sanzione amministrativa). Le Entrate si rivolgevano alle CTR che respingeva l'appello.

Ora, giunti in Cassazione, le Entrate lamentano l'errata affermazione dei giudici di secondo grado secondo cui la fattispecie in esame rientrerebbe nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12, ritenuta "compatibile" con la disciplina degli intermediari, dal momento che il cumulo giuridico presuppone la distinzione tra le violazioni "sostanziali" e quelle "formali"; mentre per la posizione dell'intermediario fiscale non è possibile applicare la distinzione tra le violazioni su espresse (l'intermediario, ricordano i Giudici, non assume alcun obbligo solidale nel rapporto di imposta). Dunque, secondo l'Agenzia ricorrente, alle violazioni commesse dall'intermediario fiscale - tardiva trasmissione delle dichiarazioni - non è applicabile la disciplina dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, incentrata sulla distinzione delle violazioni formali/sostanziali. In relazione alle sanzioni irrogate all'intermediario, queste sono state tante quanto i files di tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione, applicando così il cumulo materiale e non giuridico.

D'altro canto però la Corte ricorda che in siffatta fattispecie il cumulo che deve applicarsi è quello giuridico e non quello materiale: "ove uno dei soggetti indicati nel d.P.R. n. 322/1998, incorra in più violazioni del D.Lgs. n. 241/1997, art. 7-bis avendo omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, trova applicazione l'art. 12 del D.lgs. n. 472/1997".

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