Praticanti avvocati: la partecipazione alla mediazione vale ai fini della pratica?

Redazione scientifica
16 Novembre 2017

Il CNF ha risposto al quesito con il quale il COA di Bologna chiedeva se la partecipazione alle riunioni-incontri in sede di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale.

Gli incontri di mediazione sono validi ai fini della pratica professionale? Il COA di Bologna ha interpellato il Consiglio Nazionale Forense per sapere se la partecipazione alle riunioni-incontri in sede di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR, può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale.

La risposta del CNF è positiva. Sulla base del disposto dell'art. 8, commi 2 e 4, d.m. n. 70/2016, il CNF, con parere n. 55/2017, sottolinea l'importanza che la formazione del praticante riguardi anche il procedimento di mediazione e «in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione».

Pertanto, a parere del CNF, nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere, ex art. 8, comma 4, d.m. n. 70/2016, devono essere computati anche gli incontri svolti davanti al mediatore, «a condizione che in questi incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta» (viene escluso, quindi, il primo incontro), e a condizione che la presenza del praticante venga documentata.

Ciò vale anche per le altre ADR che si svolgano avanti ad un organo terzo; viene, quindi, esclusa la negoziazione assistita.

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